Massimario

Pagine221-230

Page 221

Amministratore

Contratto di assicurazione dello stabile condominiale stipulato dall’amministratore.

In tema di condominio, é configurabile la ratifica del contratto di assicurazione dello stabile condominiale stipulato dall’amministratore non investito del relativo potere dall’assemblea, qualora il premio sia stato periodicamente pagato all’assicuratore mediante approvazione annuale da parte dell’assemblea dei rendiconti di spesa, non occorrendo a tal fine che l’argomento sia stato espressamente posto come tale all’ordine del giorno dell’assemblea poiché si verte in ipotesi di ratifica tacita. F Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2010, n. 15872, Cond. Residenza Del Sole via Alighieri c. Ina Assitalia comp. Assic. Spa (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art. 1135; c.c., art. 1399). [RV614024]

Contratto di assicurazione dello stabile condominiale.

In tema di condominio, affinché l’amministratore sia legittimato a stipulare un contratto di assicurazione dello stabile condominiale, non é richiesto il consenso di tutti i condomini, occorrendo soltanto, ed anche nel caso di assicurazione di durata superiore ad un anno - nella specie ultranovennale - la deliberazione dell’assemblea, che deve essere assunta a maggioranza qualificata, non però ai sensi dell’art. 1136, comma quinto, c.c. (trattandosi di un atto che non rientra nell’ambito delle innovazioni), bensì con quella prevista dall’art. 1136, commi secondo e quarto, c.c., sia in prima che in seconda convocazione. F Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2010, n. 15872, Cond. Residenza Del Sole via Alighieri c. Ina Assitalia comp. Assic. Spa (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art. 1136; c.c., art. 1882). [RV614023]

Appello civile

Domande nuove – Giudizio di divisione – Introduzione in appello di un tema d’indagine riguardante la stima del bene.

Non costituisce domanda nuova, nel giudizio di divisione avente ad oggetto un bene immobile, quella con cui si introduca per la prima volta in grado di appello un tema d’indagine riguardante la stima del bene, atteso che essa non modifica né l’oggetto né la “causa petendi” del giudizio, costituendo la stima del bene momento necessario per procedere alla divisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto domanda nuova quella con la quale - in sede di stima di uno degli immobili oggetto di divisione - uno dei condividenti aveva eccepito un mutamento di destinazione d’uso del bene, da abitazione a studio professionale). F Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2010, n. 21791, Abbondanza c. Benvenuti (c.p.c., art. 345; c.c., art. 713; c.c., art. 726). [RV615045]

Assemblea dei condomini

Convocazione.

In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, ai fini della validità dell’ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza, e di poter ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che autorizzazione all’amministratore ad aprire un nuovo conto corrente, una volta saldato quello precedente in passivo, e di procedere ad uno sconfinamento, in quanto connessa e logicamente conseguenziale ai punti dell’ordine delgiorno relativi alla nomina del nuovo amministratore ed all’avvio della nuova gestione condominiale, con l’approvazione del rendiconto relativo alle annualità pregresse, non richiedesse una indicazione analitica e separata dalla questione). F Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2010, n. 21449, Tipografia Un s.n.c. c. Cond. via Brembo Milano ed altro (c.c., art. 1105; c.c., art. 1136; c.c., art. 1139). [RV614730]

Avviamento commerciale

Indennità – Attività di produzione e vendita di articoli per fruitori professionali. – Diritto all’indennità – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie.

In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, lo svolgimento nell’immobile locato dell’attività di vendita in favore dei c.d. fruitori professionali, cioè di altri imprenditori che acquistano il bene per destinarlo all’esercizio della propria impresa, rientra pienamente tra quelle che legittimano il conduttore a domandare, nel caso di mancato rinnovo del contratto, l’indennità per la perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392. I fruitori professionali, infatti, rientrano nella categoria del “pubblico degli utenti e dei consumatori”, di cui all’art. 35 della citata legge n. 392 del 1978, dalla quale, pertanto, resta esclusa soltanto l’attività di vendita in favore di soggetti (c.d. “grossisti”) che a loro volta, rivendano i beni all’utilizzatore finale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto dovuta l’indennità per la perdita dell’avviamento al conduttore che svolgeva nell’immobile locato l’attività di produzione e vendita a parrucchieri e a privati). F Cass. civ., sez. III, 16 luglio 2010, n. 16627, Borgognoni ed altri c. Elettro Cemm. di Menegale Gianni Naldi ed altro (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35). [RV614565]

Azienda

Affitto – Locazione dell’immobile – Interpretazione della volontà dei contraenti.

Il vincolo di collegamento strumentale tra locazione di immobile ed azienda in esso esercitata non può ritenersi espresso unicamente, ed in ogni caso, dalla destinazione dell’immobile locato, ma deve essere desunto con il consueto procedimento interpretativo della volontà dei contraenti: conseguentemente, quando l’esito di tale indagine porti ad escludere che la locazione dell’immobile sia stata dalle parti compresa nel contratto di cessione o di affitto della azienda in esso esercitata, non sono applicabili le disposizioni contenute nell’art. 2558 c.c., che prevedono la successione automatica del cessionario o dell’affittuario dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, ma opera la disciplina di cui all’art. 1594 c.c., che vieta la cessione del contratto di locazione senza il consenso del locatore. F Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15700, Mambelli c. Sansavini (c.c., art. 1594; c.c., art. 2558; c.c., art. 2562). [RV614015]

Page 222

Cessione – Contratto di locazione – Successione nel contratto di locazione.

In tema di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, secondo la disciplina dell’art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la cessione o l’affitto di azienda relativi ad attività svolta in un immobile condotto in locazione non producono l’automatica successione del cessionario nel contratto di locazione dell’immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell’azienda, in quanto la successione é soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell’azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, senza necessità, in tale seconda ipotesi, del consenso del locatore, in deroga all’art. 1594 c.c., ma salva comunque la facoltà di quest’ultimo di proporre opposizione per gravi motivi, entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della cessione del contratto di locazione insieme all’azienda, proveniente dal conduttore. F Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15700, Mambelli c. Sansavini (c.c., art. 1594; c.c., art. 2558; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36). [RV614014]

Cessione – Responsabilità dell’acquirente per i debiti – Canoni di fognatura e depurazione non pagati.

In tema di canoni di fognatura e depurazione, il relativo obbligo di pagamento, ove non assolto dal cedente l’azienda, grava sul cessionario della stessa in via di responsabilità solidale, ex artt. 2560 e 2562 c.c., attenendo esso, ai sensi dell’art. 17 ter della legge n. 319 del 1976, per il suo rinvio all’art. 298 del r.d. 1175 del 1931 ed all’art. 63 della legge n. 4021 del 1877, alla remunerazione di un servizio, quello dello smaltimento delle acque e dei rifiuti; ne consegue che, una volta effettuato, tale pagamento estingue un’obbligazione gravante in proprio anche sull’af- fittuario d’azienda che produceva i rifiuti da smaltire, pur non essendo configurabile come obbligazione “propter rem”. F Cass. civ., sez. I, 4 ottobre 2010, n. 20577, Com. Prato c. Curatela fall. Chiaralane Scarl (c.c., art. 2560; c.c., art. 2562; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 64). [RV614269]

Azioni giudiziarie del condominio

Legittimazione del singolo condomino.

In tema di condominio, il principio della c.d. “rappresentanza reciproca” e della “legittimazione sostitutiva” - in base al quale il condomino può agire a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi - non può essere invocato qualora il condomino, nel chiedere il rimborso anche delle spese anticipate dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio, agisca non a tutela di un bene comune, bensì per far valere l’interesse personale alla reintegrazione del proprio patrimonio individuale; in tal caso il condomino non è legittimato ad agire in giudizio nè ad interporre impugnazione per conto e nell’interesse dei condomini estranei al giudizio. (Fattispecie in tema di azione risarcitoria nei confronti del costruttore-venditore per danni conseguenti a gravi difetti di costruzione dell’edificio condominiale). F Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2010, n. 18028, Guastapaglia s.n.c. c. Pesi edaltri (c.c., art. 1131; c.c., art. 1134; c.c., art. 1669; c.p.c., art. 81). [RV614474]

Legittimazione dell’amministratore.

L’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131, secondo e terzo comma, c.c., può...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT