Massimario

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine759-788

Page 759

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione

@Amnistia, indulto e grazia

Indulto – Applicabilità – Omessa pronuncia del giudice di merito.

Il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell’esecuzione.

Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2009, n. 43262 (ud. 22 ottobre 2009), Albano e altri (c.p., art. 174; c.p.p., art. 606; c.p.p., art. 609). [RV245106]

Indulto – Applicazione oltre i limiti di legge in sede di cognizione per svista o errata interpretazione – Emendabilità in sede esecutiva.

All’errata applicazione in eccesso dell’indulto, determinata da svista o erronea interpretazione normativa del giudice della cognizione, si può porre rimedio solo attraverso tempestiva impugnazione del p.m., non in sede esecutiva con la procedura di correzione dell’errore materiale, ostandovi la preclusione del giudicato. (Fattispecie relativa a indulto applicato per intero, a norma della L. n. 241 del 2006, su pena pecuniaria di euro 12.500).

Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2009, n. 41938 (c.c. 14 ottobre 2009), Mengoni (c.p., art. 174; c.p.p., art. 674; l. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1). [RV245065]

@Appello penale

Cognizione del giudice di appello – Circostanze – Derubricazione del reato ritenuto in prime cure.

Non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda, fermo restando il fatto, alla derubricazione del reato ritenuto in primo grado e a un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal primo giudice (nella specie, qualificando il fatto come omicidio preterintenzionale anziché volontario e riconoscendo le attenuanti equivalenti anziché prevalenti, ma riducendo nel complesso la pena inflitta).

Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2009, n. 40049 (ud. 3 aprile 2009), Dobre (c.p., art. 69; c.p.p., art. 521; c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 598). [RV244748]

Cognizione del giudice di appello – Circostanze – Recidiva.

Viola il divieto della “reformatio in pejus” il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, ponga in comparazione una circostanza attenuante, di cui ritenga la sussistenza, con la recidiva, regolarmente contestata, di cui però il primo giudice non abbia fatto applicazione nella determinazione della pena.

Cass. pen., sez. II, 17 aprile 2009, n. 16584 (ud. 27 marzo 2009), Giuliani (c.p., art. 62; c.p., art. 69; c.p., art. 99; c.p.p., art. 597). [RV244550]

Cognizione del giudice di appello – Circostanze – Riconoscimento di un’aggravante in caso di omessa impugnazione del P.M.

Viola il divieto della “reformatio in peius” la sentenza del giudice d’appello che, in difetto di impugnazione del P.M., abbia ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado, onde farne derivare la procedibilità d’ufficio del reato contestato.

Cass. pen., sez. IV, 5 agosto 2009, n. 31917 (ud. 6 marzo 2009), Favara e altro (c.p.p., art. 597). [RV244685]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Accoglimento dell’appello proposto dal P.M. esclusivamente sul riconoscimento delle attenuanti generiche.

In tema di impugnazioni, viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice d’appello che, in conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione proposta dal P.M. esclusivamente in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche nel giudizio di primo grado, ridetermini la pena per i reati in continuazione in misura superiore a quella individuata dal primo giudice, senza modificare la valutazione comparativa delle circostanze oggetto del giudizio di bilanciamento. (Nel caso di specie, in cui all’esito del giudizio di primo grado le attenuanti generiche, assieme all’attenuante ex art. 73, comma quinto, D. P.R. n. 309 del 1990, erano state ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, la S.C. ha rideterminato la misura della sola pena detentiva, lasciando inalterata la pena base e apportandovi l’aumento per la continuazione nella misura già fissata dal giudice di primo grado).

Cass. pen., sez. VI, 29 ottobre 2009, n. 41625 (ud. 7 ottobre 2009), Tfara e altro (c.p., art. 62 bis; c.p., art. 69; c.p., art. 81; c.p.p., art. 597; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73). [RV245015]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Annullamento della sentenza d’appello per ragioni processuali.

Il divieto di “reformatio in peius” opera anche nel giudizio di rinvio ma, qualora la sentenza d’appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, esso ha riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.

Cass. pen., sez. VI, 19 novembre 2009, n. 44488 (ud. 30 settembre 2009), Zaccaria (c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 627). [RV245107]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Estensione del divieto alle statuizioni di natura civile.

Non viola il divieto della “reformatio in peius” la sentenza che, in assenza di appello della parte civile, provveda alla liquidazione di una somma di denaro a titolo di provvisionale, non concessa dal giudice di primo grado, posto che il divieto attiene soltanto alle disposizioni di natura penale.

Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 2009, n. 38976 (ud. 23 settembre 2009), Ricciotti e altro (c.p.p., art. 539; c.p.p., art. 597). [RV244558]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Impugnazione del solo imputato.

Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d’appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati concorrenti, pur dichiarando l’estinzione per prescrizione di taluni di essi, non diminuisce l’entità della pena originariamente inflitta. (Fattispecie nella quale la Corte d’Appello, nel dichiarare estinti per prescrizione due dei cinque reati oggetto dell’impugnata condanna, aveva “confermato nel resto” la decisione del primo giudice, senza diminuire l’entità della pena).

Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2009, n. 38084 (ud. 23 giugno 2009), Riggio (c.p.p., art. 597; c.p., art. 157). [RV244961]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Impugnazione del solo imputato.

Il divieto di “reformatio in peius” non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione. Ne consegue che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice d’appello non può apportarePage 760 un aumento di pena per la recidiva non riconosciuta dal giudice di prime cure, a nulla rilevando, in contrario, che la pena complessiva risulti determinata in misura inferiore a quella inflitta in primo grado. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, procedendo alla rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 620, lett. l), c.p.p.).

Cass. pen., sez. VI, 28 ottobre 2009, n. 41388 (ud. 8 ottobre 2009), Clericuzio (c.p.p., art. 597). [RV245018]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Reato continuato.

Il giudice di appello che assolva l’imputato, esclusivo impugnante, dalla violazione più grave delle due ritenute in continuazione in primo grado, non può quantificare, per il residuo reato, in relazione al quale confermi il giudizio di colpevolezza, la pena in misura superiore a quella individuata dal primo giudice come pena-base per il reato ritenuto più grave. (Nella specie il giudice di primo grado aveva inflitto condanna per i reati di cui agli artt. 12, comma quinto, e 22, comma dodicesimo, T.U. imm. nella misura di otto mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, fissando la pena per il reato più grave in sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa; il giudice di appello aveva assolto l’imputato dal reato più grave, rideterminando la pena base per il reato meno grave in nove mesi di arresto e 40.000 euro di ammenda)

Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 2009, n. 41310 (ud. 7 ottobre 2009), Huang (c.p., art. 81; c.p.p., art. 530; c.p.p., art. 597). [RV245042]

Decisioni in camera di consiglio – Concordato sui motivi di appello – Motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

In tema di c.d. patteggiamento in appello, il giudice, nell’accogliere la richiesta avanzata, ai sensi dell’art. 599, comma quarto, c.p.p., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 c.p.p., in quanto, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi, peraltro, una radicale diversità tra l’istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dall’art. 599, comma quarto, c.p.p., tanto più quando non risulta che sia stata specificamente dedotta l’esistenza di una delle condizioni che avrebbero imposto l’immediato proscioglimento.

Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2009, n. 38530 (ud. 3 giugno 2009), B. e altri (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 599). [RV245144]

Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Impedimento dell’imputato.

Nell’ipotesi in cui venga dedotto un legittimo impedimento a comparire dell’imputato, l’istanza di rinvio del giudizio d’appello che si svolga nelle forme del rito camerale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 127, comma secondo, c.p.p. (Fattispecie in cui l’istanza di rinvio era stata proposta in forma non tempestiva da persona detenuta in luogo diverso da quello in cui aveva sede il giudice procedente).

Cass. pen., sez. VI, 12 ottobre 2009, n. 39675 (ud. 17 settembre 2009), Oshodi (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 599)....

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