Massimario

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine651-657

Page 651

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Comodato

Comodatario – Facoltà di concedere la cosa in locazione – Conseguenze.

Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, e quindi anche il comodatario, il quale ne ha la detenzione qualificata, può, salvo che non vi ostino specifiche previsioni pattizie, concedere il bene in locazione o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorchè il rapporto giunga a compimento.

Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2010, n. 13204, Golubovic c. Imm. Sant’Agata Srl in Liq. ed altro (c.c., art. 1590; c.c., art. 1803). [RV613292]

@Consorzi di bonifica

Contributi consortili – Contributi in favore dei consor-zi di bonifica – Determinazione a seguito di piano di classifica regionale.

Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell’”an” del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio.

Cass. civ., sez. un., 14 maggio 2010, n. 11722, Com. Bassano Del Grappa c. Riscossione Uno Spa ed altri (r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 3; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 11; c.c., art. 2697). [RV613235]

@Contratti in genere

Scioglimento del contratto – Risoluzione per inadempimento – Importanza dell’inadempimento.

In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase; pertanto, l’apprezzamento della slealtà del comportamento della parte che invochi la risoluzione del contratto per inadempimento si ripercuote sulla valutazione della gravità dell’inadempimento stesso, nel caso in cui tale soggetto abusi del suo diritto potendo comunque realizzare il suo interesse senza ricorrere al mezzo estremo dell’ablazione del vincolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato risolto per morosità un contratto di locazione, senza tener conto che il locatore avrebbe potuto compensare il suo credito con il maggior debito esistente nei confronti del conduttore).

Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2010, n. 13208, Igar c. Com. Termini Imerese (c.c., art. 1175; c.c., art. 1218; c.c., art. 1375; c.c., art. 1453). [RV613381]

Scioglimento del contratto – Risoluzione per inadempimento – Importanza dell’inadempimento.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivatodi comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. In difetto di prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, il giudice non potrà dichiarare risolto il vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti delle parti, ma dovrà limitarsi al rigetto di entrambe le domande per l’insussistenza dei fatti giustificativi posti a sostegno di esse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato risolto per inadempienze reciproche, reputate equivalenti, il contratto di locazione di un bar, con annesso laboratorio di pasticceria, rispetto al quale, nello svolgimento del relativo rapporto, il conduttore lamentava l’inidoneità dei locali e delle macchine all’uso pattuito ed il locatore la morosità nel pagamento dei canoni, chiedendo entrambe le parti la risoluzione del contratto medesimo).

Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2010, n. 13840, Riccardo ed altro c. Malinconico ed altri (c.c., art. 1453; c.c., art. 1455; c.c., art. 1460). [RV613278]

@Contratto di locazione

Ad uso transitorio – Simulazione relativa.

Il conduttore che deduca la simulazione relativa del contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo transitorio, stipulato nella vigenza della legge n. 392 del 1978, al fine di ottenere l’accertamento della destinazione abitativa ordinaria e della conseguente nullità, ai sensi dell’art. 79 della legge n. 392 cit., delle clausole relative al canone e alla durata, ha l’onere di dimostrare che il locatore fosse a conoscenza della effettiva destinazione dell’immobile locato: tale prova può essere fornita anche per testi o per mezzo di presunzioni ai sensi dell’art. 1411 c.c., trattandosi di fornire la prova dell’illiceità dell’accordo simulatorio.

Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2010, n. 12988, Zirilli c. Cortella ed altri (c.c., art. 1414; c.p.c., art. 447 bis; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 26; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79). [RV613409]

Rinnovazione – Diniego alla prima scadenza.

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, il meccanismo sanzionatorio predisposto dall’art. 3 della legge n. 431 del 1998 con riferimento al diniego di rinnovo alla prima scadenza è da considerarsi tale, sia per la sua automaticità sia per la sua gravità (avuto riguardo alle conseguenze pregiudizievoli che subisce il locatore in caso di inadempimento, come previste dal comma terzo dello stesso art. 3 della citata legge), da lasciar presumere che il locatore, il quale deduca una delle intenzioni ritenute dalla suddetta legge (come contemplate nel primoPage 652 comma del medesimo articolo 3) meritevoli di considerazione, non invochi maliziosamente e superficialmente la particolare intenzione addotta a sostegno del formulato diniego, a meno che non emergano concreti elementi che inducano il giudice a ritenere l’intenzione dedotta irrealizzabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva affermato che la serietà dell’intenzione del locatore, giustificante il diniego di rinnovazione, può ritenersi presunta per il solo fatto che sia manifestata, applicando tale principio in un caso in cui era stato dedotto il motivo di cui alla lett. a) dell’art. 3 della legge n. 431 del 1998, a sostegno del quale erano stati comunque offerti elementi tali da suffragare l’intenzione manifestata dal locatore relativa all’adibizione dell’immobile locato ad abitazione del figlio in vista della sua prossima contrazione del matrimonio con una giovane di cui erano state fornite anche le generalità).

Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2010, n. 12127, Guerriero c. Rega (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 30; l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 3). [RV613291]

@Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Elemento oggettivo – Attività svolta all’interno di condominio – Condizioni per la configurabilità del reato.

Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone l’organizzazione di feste e cerimonie all’interno di uno scantinato di edificio condominiale che si protraggano per ore con schiamazzi, rumori e abuso di strumenti sonori, idonei a diffondersi all’interno e all’esterno dello stabile con pregiudizio della tranquillità di un numero indeterminato di persone. (Nella specie, il frastuono determinato dalle feste, che avevano frequenza bisettimanale, era tale da far vibrare le strutture murarie del fabbricato e da impedire di tenere conversazioni normali o di ascoltare la televisione negli altri appartamenti di esso).

Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2010, n. 18517 (ud. 17 marzo 2010), Oppong. (c.p., art. 659). [RV247062]

@Edilizia popolare ed economica

Espropriazione – Delega degli atti espropriativi all’Iacp – Occupazione appropriativa.

In caso di occupazione appropriativa verificatasi nell’ambito di un procedimento di espropriazione finalizzato alla realizzazione di alloggi popolari, la delega conferita all’Iacp per il compimento degli atti espropriativi non esclude la configurabilità di una concorrente responsabilità del Comune, ove quest’ultimo, in qualità di beneficiario dell’espropriazione e soggetto competente a conseguire il decreto di esproprio, abbia omesso ogni controllo sulla procedura ablatoria, soprattutto in riferimento ai parametri temporali di svolgimento della stessa ed al conseguimento di atti espropriativi esenti da vizi. Pertanto, l’Iacp, convenuto in giudizio per il risarcimento del danno, è abilitato a chiamare in causa il Comune al fine di esercitare nei suoi confronti l’azione di regresso in via anticipata, per l’eventualità che l’azione...

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