Massimario

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine947-952

Page 947

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione

@Abuso d’ufficio

Elemento oggettivo – Vantaggio patrimoniale – Fattispecie relativa al rilascio illegittimo di autorizzazione di autonoleggio con conducente

In tema di abuso d’ufficio, il requisito del vantaggio patrimoniale sussiste non solo quando l’abuso sia volto a procurare beni materiali o altro, ma anche quando sia volto a creare un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l’atto è stato posto in essere. (Fattispecie relativa al rilascio illegittimo di autorizzazione di autonoleggio con conducente).

    Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 2009, n. 43302 (c.c. 27 ottobre 2009), Rocca (c.p., art. 323). [RV244945]

@Assicurazione (Contratto di)

Assicurazione contro i danni – Assicurazione contro gli infortuni – Clausola condizionante la garanzia assicurativa alla circostanza che il conducente sia in possesso di patente non scaduta

In tema di assicurazione della responsabilità civile, va considerata valida, oltre che logica e chiaramente intelligibile, anche perché conforme alle regole cogenti che governano la circolazione dei veicoli, la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il contraente sia munito di patente valida e che implichi la inoperatività di detta garanzia tutte le volte che la patente stessa risulti scaduta e non rinnovata.

    Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2009, n. 23741, Moretti c. Ras Spa (c.c., art. 1882). [RV610592]

Assicurazione contro i danni – Assicurazione contro gli infortuni – Clausole limitative della responsabilità

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. (Nella specie, la S.C. ha confermato l’impugnata sentenza che aveva qualificato come non vessatoria la clausola di un contratto assicurativo con la quale era stata prevista l’operatività dell’assicurazione per l’infortunio derivante dall’uso di auto-motoveicoli semprechè l’assicurato, se alla guida, fosse ad essa abilitato, trattandosi di clausola che concretizzava disposizioni di legge di carattere imperativo riguardanti la circolazione e che non era direttamente limitativa della responsabilità dell’assicuratore, tendendo soltanto a circoscrivere l’oggetto dell’obbligazione di garanzia cui quest’ultimo era vincolato).

    Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2009, n. 23741, Moretti c. Ras Spa (c.c., art. 1341; c.c., art. 1882). [RV610591]

@Assicurazione obbligatoria

Veicolo senza assicurazione – Area aperta alla circolazione – Sinistro verificatosi in parcheggio di proprietà privata

L’area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato - ancorché sia di proprietà privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprietà privata (nella specie, al piano interrato dell’edificio ove aveva sede l’ipermercato) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l’accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) - è da ritenere aperta all’uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi. Pertanto, la circolazione automobilistica all’interno della suddetta area è soggetta sia alla norma dell’art. 2054 c.c., sia alle norme sull’assicurazione obbligatoria, di cui alla L. n. 990 del 1969 (e successive modif. ed integr.), la cui applicabilità presuppone, per l’appunto, l’apertura dell’area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di per-sone. (Principio affermato con riguardo all’azione di regresso esperita ex art. 29 della citata L. n. 990 del 1969 dall’impresa designata dal Fondo di garanzia per il recupero, a carico del proprietario del veicolo privo di copertura assicurativa, dell’indennizzo corrisposto al danneggiato).

    Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2009, n. 17279, Generali Assicurazioni Spa c. Barona (c.c., art. 2054; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29). [RV610568]

@Contratti agrari

Diritto di prelazione e riscatto – Prelazione – Terreno destinato dal piano regolatore a utilizzazione non agricola.

L’esclusione della prelazione in materia agraria, prevista dall’art. 8, comma secondo, della L. 26 maggio 1965, n. 590, nei casi in cui il terreno offerto in vendita sia destinato dal piano regolatore ad utilizzazione diversa da quella agricola, si applica non solo ai terreni destinati ad insediamenti edilizi od industriali, ma anche agli spazi a questi complementari, ivi comprese le zone di protezione (c.d. fasce di rispetto) poste ai margini delle strade, perché la funzione complementare di queste aree le assoggetta alla medesima disciplina urbanistica prevista per gli spazi destinati alle opere principali, sottraendole alla preesistente destinazione agricola, senza che ai fini dell’esercizio della prelazione possa rilevare né l’astratta possibilità di una loro temporanea utilizzazione agricola di mero fatto, né la loro vicinanza ad aree destinate a scopo agricolo.

    Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2009, n. 25405, Tessari ed altro c. Tessari (l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8). [RV610433]

@Contravvenzioni

Notificazione – Impossibilità di identificare l’autore della trasgressione o la sua residenza.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la decorrenza del termine di 150 giorni, entro il quale deve essere notificata la contestazione dell’infrazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 201 del codice della strada, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 151 del 2003 convertito nella L. n. 214 del 2003, coincide con quella dell’accertamento della violazione nel solo caso in cui siano stati correttamente ed esaurientemente iscritti nel Pubblico registro automobilistico (PRA), oltre al nome del proprietario, o degli altri soggetti previsti dall’art. 196 cod. strada, anche il luogo di residenza. Ne consegue che, all’impossibilità di identificare in base a detti dati l’autore della trasgressione, si deve assimilare l’ipotesi di inidoneità del luogo di residenza risultante dai pubblici registri, ciò comportando che il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza. (In applicazione del principio, la S.C.Page 948 ha confermato la sentenza impugnata la quale, nel riscontrare che una prima notifica era avvenuta nel luogo indicato nel pubblico registro e non era andata buon fine per essere l’indirizzo insufficientemente determinato, aveva ritenuto che il termine dei 150 giorni decorresse dal momento in cui l’Amministrazione aveva ricevuto dal Comune risultanze anagrafiche più precise).

    Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2009, n. 22400, Bernardi c. Prefetto Genova (nuovo c.s., art. 201; d.l. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4). [RV610457]

Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare l’identità del conducente – Cessione in comodato a terzi dell’autovettura.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo è obbligato a comunicare all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione, l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione. A tale obbligo - l’inosservanza del quale è sanzionata ai sensi dell’art. 180 cod. strada, cui rinvia l’ art. 126 bis del medesimo codice, nella parte rimasta in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - il proprietario può, però, sottrarsi legittimamente, in quanto non in condizione di conoscere il nominativo del conducente dell’autovettura medesima, se dimostra di avere ceduto in comodato l’autovettura a terzi, prima della commissione dell’infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l’assunzione dell’obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione.

    Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2009, n. 22042, Soro c. Com. Firenze (nuovo c.s., art. 126 bis; nuovo c.s., art. 180). [RV610599]

@Depenalizzazione

Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Ausiliari del traffico

In tema di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, le funzioni degli ausiliari dipendenti comunali, ai sensi dell’art. 17, comma 132, della L. 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato dall’art. 68, primo comma, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, sono estese alla prevenzione ed all’accertamento di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta anche nelle zone non incluse tra quelle date in concessione ai fini di gestione del servizio di parcheggio, in ciò differenziandosi dalle funzioni di accertamento e prevenzione dei dipendenti delle società concessionarie, siccome limitate alle sole aree oggetto della concessione.

    Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 2009, n. 22676, Comune di Civitavecchia c. Messia (l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17). [RV610585]

Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Contestazione non immediata

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell’illecito, il giudice dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai fini della valutazione in ordine alla possibilità di detta contestazione, non è abilitato a censurare...

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