Massimario

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine825-828

Page 825

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione

@Applicazione della pena su richiesta delle parti

Pena – Patteggiamento allargato – Applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza.

In tema di cosiddetto “patteggiamento allargato”, allorché sia applicata una pena detentiva, congiunta o non a pena pecuniaria, superiore ai due anni, è consentita, nei congrui casi, l’applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand’anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell’imputato. (Fattispecie relativa a patteggiamento per il reato di cessione di stupefacenti con contestuale applicazione delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida).

    Cass. pen., sez. VI, 30 luglio 2009, n. 31563 (c.c. 9 luglio 2009), Falco (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV244557]

@Assicurazione obbligatoria

Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti dell’assicuratore – Riduzione dell’ammontare del danno in sede d’appello.

La responsabilità solidale - sia pure atipica - che sussiste tra il responsabile di un sinistro stradale ed il suo assicuratore della r.c.a. comporta che ove il giudice d’appello, accogliendo il gravame del primo, riduca l’ammontare del danno liquidato dal giudice di primo grado, tale decisione produce i suoi effetti anche nei confronti dell’assicuratore.

    Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2009, n. 23735, Bordonaro c. Daniele ed altri (c.c., art. 1306; c.c., art. 2909; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 205, art. 144). [RV610097]

Risarcimento danni – Limiti del massimale – Onere della prova.

In materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ove sorga controversia circa l’ammontare del massimale assicurativo previsto dalla L. per il veicolo condotto dal responsabile, è onere del danneggiato, e non dell’assicuratore, dimostrare a quale categoria appartenesse il veicolo suddetto, mentre - una volta fornita tale prova - il massimale minimo deve presumersi noto al giudice in virtù del principio “jura novit curia”.

    Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 2009, n. 21057, Liquidazione Coatta Amministrativa Tirrena c. Callimo ed altri (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; c.c., art. 2697). [RV609953]

Risarcimento danni – Persone trasportate – Modifiche apportate all’art. 1, secondo comma, L. n. 990/1969 dal D.L. n. 857/1976.

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal D.L.. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella L. 26 febbraio 1977, n. 39) al secondo comma dell’art. 1 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 ha introdotto - in base ad un’interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054 c.c. - la regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla L. 19 febbraio 1992, n. 142. Ne consegue che, nel menzionato periodo, risultano coperti dall’assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente.

    Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2009, n. 22605, Costantini c. Mediolanum Assicurazioni Spa ed altri (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; d.l. 26 febbraio 1976, n. 39, art. 1; c.c., art. 2054). [RV609973]

Risarcimento danni – Transazione tra assicuratore e danneggiato – Efficacia nei confronti dell’assicurato.

Tra l’assicuratore della r.c.a. e l’assicurato sussiste, nei confronti del terzo danneggiato, un vincolo di solidarietà passiva solo entro i limiti del massimale. Da ciò consegue che la transazione stipulata tra l’assicuratore ed il terzo danneggiato giova all’assicurato soltanto nei limiti del massimale di polizza e che, se nella transazione non si afferma nulla in merito al danno eccedente tale limite, il danneggiante resta tenuto al risarcimento di quest’ultimo.

    Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2009, n. 23057, Piacentini ed altro c. Nuova Tirrena Spa ed altri (c.c., art. 1304; c.c., art. 1965; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21). [RV610108]

@Autotrasporto

Autotrasporto per conto terzi – Art. 88, comma 3, nuovo c.s. – Fattispecie di illecito previste.

L’art. 88, comma 3, del codice della strada punisce, con le sanzioni previste dall’art. 46 della L. 6 giugno 1974, n. 298, due diverse fattispecie di illecito: quella di chi adibisce al trasporto di cose per conto terzi un veicolo non destinato a tale uso, e quella di chi viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione del veicolo; ne consegue che, anche dopo l’entrata in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT