Massimario

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine613-625

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione

@Appello penale

Cognizione del giudice di appello – Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena – Inammissibilità originaria dell’impugnazione.

La causa di inammissibilità dell’impugnazione che non sia sopravvenuta (nella specie per ritenuta intempestività) prevale sulla causa di improcedibilità dell’azione penale (nella specie per violazione della clausola di specialità nell’estradizione).

    Cass. pen., sez. I, 17 luglio 2009, n. 29788 (ud. 24 giugno 2009), P.G. in proc. Facchineri (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 585; c.p.p., art. 591; c.p.p., art. 721). [RV244302]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Appello del solo imputato.

Non viola il divieto della “reformatio in peius” il giudice, che, in presenza dell’appello del solo imputato condannato in primo grado al minimo edittale della pena, non applichi automaticamente la più lieve pena minima prevista dalla legge nel frattempo intervenuta, e, ritenuta la gravità del reato commesso, determini la pena in una misura intermedia tra il minimo edittale della legge precedente ed il minimo edittale della legge successivamente entrata in vigore. (Fattispecie relativa alla condanna per il reato di detenzione di stupefacenti commesso prima dell’entrata in vigore della L. n. 49 del 2006).

    Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 2009, n. 26605 (ud. 9 aprile 2009), Corama’ (c.p., art. 2; c.p.p., art. 597; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; l. 21 febbraio 2006, n. 49). [RV244464]

Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius – Operatività nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza di primo grado.

Il divieto della “reformatio in peius” non opera nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza di primo grado, disposto dal giudice di appello, per la rilevazione di una nullità che travolge l’intero giudizio.

    Cass. pen., sez. II, 16 giugno 2009, n. 24820 (ud. 25 febbraio 2009), M. (c.p.p., art. 525; c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 604). [RV244453]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti

Richiesta – Natura – Forme vincolate e predefinite.

In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena costituisce un atto dispositivo personalissimo dell’imputato, la cui volontà deve necessariamente essere espressa personalmente, ovvero, in mancanza, tramite procuratore speciale. (Fattispecie in cui nel corso dell’udienza preliminare, svoltasi nella contumacia dell’imputato, il difensore aveva richiesto ed ottenuto il patteggiamento senza essere fornito di procura speciale).

    Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2009, n. 23804 (c.c. 29 maggio 2009), Izzo (c.p.p., art. 122; c.p.p., art. 444). [RV244289]

@Associazione per delinquere

Associazione di tipo mafioso – Prova del vincolo associativo – Frequentazioni e contatti con soggetti affiliati al sodalizio criminale.

In tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d’affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell’appartenenza all’associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell’art. 192, comma terzo, c.p.p. quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante.

    Cass. pen., sez. VI, 12 giugno 2009, n. 24469 (ud. 5 maggio 2009), Bono e altro (c.p., art. 416 bis; c.p.p., art. 192). [RV244382]

@Atti e provvedimenti del giudice penale

Correzione di errori materiali – Intestazione della sentenza – Erronea indicazione di un componente del collegio.

È emendabile con il rimedio della correzione dell’errore materiale e non dà quindi luogo a nullità l’indicazione, nella intestazione della sentenza, di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso parte alla deliberazione, e che risulta invece dal verbale di udienza.

    Cass. pen., sez. II, 5 maggio 2009, n. 18570 (ud. 23 gennaio 2009), Iannuzzi (c.p.p., art. 130). [RV244442]

Correzione di errori materiali – Intestazione della sentenza – Mancato inserimento di un capo di imputazione contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio e oggetto della decisione.

È legittimo il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, ex art. 130 c.p.p., nel caso in cui nel testo dell’intestazione della sentenza sia inserito un capo di imputazione contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio del P.M. oggetto della decisione, e non presente nel testo originario dell’intestazione, trattandosi di legittima correzione che non modifica il contenuto essenziale del provvedimento e non dell’emenda di una nullità inesistente.

    Cass. pen., sez. V, 9 aprile 2009, n. 15324 (c.c. 18 marzo 2009), Alafleur e altri (c.p.p., art. 130). [RV244473]

Correzione di errori materiali – Procedimento – Decisione.

È ricorribile per cassazione l’ordinanza che decide sull’istanza di correzione dell’errore materiale.

    Cass. pen., sez. I, 17 luglio 2009, n. 29871 (c.c. 24 giugno 2009), Losito (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 130). [RV244319]

Declaratoria di determinate cause di non punibilità – Prova del fatto Insufficiente o contraddittoria – Prevalenza della declaratoria di estinzione del reato.

All’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l’impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma secondo, c.p.p.

    Cass. pen., sez. un., 15 settembre 2009, n. 35490 (ud. 28 maggio 2009), Tettamanti (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 530; c.p.p. art. 531; c.p.p. art. 578). [RV244273]

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Declaratoria di determinate cause di non punibilità – Sussistenza di una causa di estinzione del reato – Pronuncia di sentenza assolutoria nel merito.

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

    Cass. pen., sez. un., 15 settembre 2009, n. 35490 (ud. 28 maggio 2009), Tettamanti (c.p.p., art. 129). [RV244274]

@Atti preliminari al dibattimento

Decreto di citazione – Procedimento davanti al giudice monocratico – Nullità del decreto per insufficiente indicazione dell’enunciazione del fatto.

In tema di procedimento davanti al giudice monocratico, il giudice, prima di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, per insufficiente indicazione dell’enunciazione del fatto, non è tenuto ad invitare il P.M. a provvedere all’integrazione del capo di imputazione, in quanto la disciplina prevista dagli artt. 516 e ss. c.p.p. presuppone la validità del decreto stesso e non ha la funzione di sanarne le nullità.

    Cass. pen., sez. VI, 23 aprile 2009, n. 17238 (c.c. 27 febbraio 2009), P.C. in proc. Bressan (c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 516; c.p.p., art. 552). [RV244391]

@Atti processuali penali

Lingua italiana – Imputato alloglotta – Traduzione.

L’obbligo di traduzione degli atti in favore dell’imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana è escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale (nella specie, latitanza) cui segua per legge la notificazione di tutti gli atti processuali mediante consegna al difensore, non verificandosi in tal caso alcuna lesione concreta dei suoi diritti.

    Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2009, n. 28010 (ud. 11 giugno 2009), Anglani e altri (c.p.p., art. 143; c.p.p., art. 165). [RV244429]

Memorie e richieste delle parti – Omessa valutazione. – Conseguenza

Il rigetto immotivato dell’istanza di acquisizione di una memoria difensiva, presentata ai sensi dell’art. 121 c.p.p. o la sua omessa valutazione determinano la nullità di ordine generale prevista dall’art. 178, comma primo, lett. c), stesso codice, in quanto impediscono all’imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell’imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie.

    Cass. pen., sez. I, 29 luglio 2009, n. 31245 (c.c. 7 luglio 2009), Pascali (c.p.p., art. 121; c.p.p., art. 178). [RV244321]

Originali mancanti – Deduzione di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale – Oneri di indicazione e di formale produzione gravanti sulle parti.

Nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si...

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