Massimario

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine649-651

Page 649

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione

@Assicurazione obbligatoria

Fondo di garanzia per le vittime della strada – Limiti di risarcimento.

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., ai fini del computo del massimale deve intendersi per “persona danneggiata” non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto - come ad esempio i congiunti di quella - che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro che abbia causato la morte o l’invalidità della persona immediatamente pregiudicata; ne consegue che l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, ove intenda impugnare la sentenza di merito la quale l’abbia condannata a pagare una somma superiore al massimale di legge, non può limitarsi a dedurre tale eccedenza, ma, in presenza di più persone danneggiate, deve allegare e dimostrare che la condanna ha comportato il superamento sia del massimale per ogni persona danneggiata, sia del massimale catastrofale.

    Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2009, n. 16455, Assitalia Spa c. Vergini ed altri (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21). [RV609144]

Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione.

La sentenza ottenuta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, qualora quest’ultimo venga successivamente posto in liquidazione coatta amministrativa (nella specie, nelle more tra il passaggio in decisione della causa e la pronuncia della sentenza), è inopponibile all’impresa designata se la stessa non abbia ricevuto la comunicazione della pendenza del giudizio, ai sensi dell’art. 25 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, o la sentenza non le sia stata notificata prima del passaggio in giudicato, ed analoga notificazione non sia avvenuta nei confronti del commissario liquidatore. In tale ipotesi, infatti, né l’impresa designata né il commissario liquidatore sarebbero in grado di contrastare la decisione in sede di impugnazione, con conseguente lesione del diritto di difesa. (Fattispecie antecedente all’entrata in vigore del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, c.d. codice delle assicurazioni).

    Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2009, n. 16460, Benedetti c. Firs Ital. Assic. Spa In Lca ed altri (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25). [RV609143]

Fondo di garanzia per le vittime della strada – Veicolo abusivamente modificato.

Se un veicolo a motore non soggetto all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile viene modificato illegittimamente, e la trasformazione ne determini l’inclusione in altra categoria di mezzi per il quale sia invece prescritto tale obbligo, del sinistro causato da tale veicolo deve rispondere, ai fini risarcitori nei confronti dei terzi, l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dovendosi ritenere determinato da veicolo non coperto da assicurazione, ai sensi dell’art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990. (Fattispecie relativa a sinistro avvenuto prima dell’introduzione dell’obbligo assicurativo per i ciclomotori, e causato da un ciclomotore la cui cilindrata era stata illegittimamente aumentata).

    Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2009, n. 18401, Ras Spa c. Saraceni ed altri (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; c.s., art. 5). [RV609071]

Fondo di garanzia per le vittime della strada – Veicolo non coperto da assicurazione.

Nel sistema della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, in caso di sinistro causato da veicolo non coperto da assicurazione non vi è solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il responsabile del danno, perché l’obbligazione del primo ha natura risarcitoria e non indennitaria, ed è sostitutiva di quella del responsabile; ne consegue che la prescrizione dell’azione nei confronti del danneggiante non è interrotta dagli atti interruttivi validamente compiuti dal danneggiato nei confronti del suddetto Fondo.

    Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2009, n....

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