Massimario

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine309-317

Page 309

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. i titoli sono stati elaborati dalla redazione

@Assemblea dei condomini

Convocazione – Presupposti per la seconda convocazione.

In tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall’inutile e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall’amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni.

    Cass. civ., sez. II, 13 novembre 2009, n. 24132, Ersoni c. Cond. Abruzzo I di Pineto (c.c., art. 1136). [RV610940]

Convocazione – Tempestiva.

L’onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati per l’assemblea condominiale grava sul condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l’invalidità dell’assemblea la prova negativa dell’inosservanza di tale obbligo. La prova gravante sul condominio può anche essere fornita tramite presunzioni e, tuttavia, non si può attribuire al comportamento dei condomini intervenuti, che nulla al riguardo abbiano eccepito, valore presuntivo della ricezione dell’avviso di convocazione anche da parte dei condomini non intervenuti.

    Cass. civ., sez. II, 13 novembre 2009, n. 24132, Ersoni c. Cond. Abruzzo I di Pineto (c.c., art. 1136). [RV610939]

Deliberazioni – Argomento non indicato nell’ordine del giorno.

L’omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale, non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l’irregolarità della convocazione.

    Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2009, n. 24456, Albertella ed altro c. Cond. Atrium via Dante 48, 53 ed altro (c.c., art. 1136; c.c., art. 1137). [RV610936]

Deliberazioni – Verifica dei quorum.

Il verbale dell’assemblea di condominio, ai fini della verifica dei “quorum” prescritti dall’art. 1136 c.c., deve contenere l’elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali. Tuttavia, dovendo il verbale attestare quanto avviene in assemblea, la mancata indicazione del totale dei partecipanti al condominio non incide sulla validità del verbale se a tale ricognizione e rilevazione non abbia proceduto l’assemblea, giacché tale incompletezza non diminuisce la possibilità di un controllo “aliunde” della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte.

    Cass. civ., sez. II, 13 novembre 2009, n. 24132, Ersoni c. Cond. Abruzzo I di Pineto (c.c., art. 1136; c.c., art. 1137). [RV610938]

Deliberazioni.

In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c. come condizione dell’azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.

    Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 2010, n. 2999, Cond. via Foria 35 Napoli ed altri c. Borrelli ed altri (c.c., art. 1136; c.c., art. 1137; c.p.c., art. 100). [RV611362]

Deliberazioni.

In tema di condominio negli edifici, ove ad una prima delibera assembleare, di cui venga accertata giudizialmente l’illegittimità, faccia seguito una seconda deliberazione, assunta sullo stesso argomento della prima e di questa sostitutiva, anch’essa oggetto di impugnazione giudiziale, il giudice del gravame sulla sentenza che ha definito tale secondo giudizio non può addivenire, qualora anche la seconda deliberazione sia stata dichiarata illegittima, ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non potendo trovare applicazione il principio generale dettato, in tema di deliberazioni di assemblea societaria ed estensibile anche alla materia condominiale, dall’art. 2377, ultimo comma, c.c., nella sua formulazione originaria (applicabile “ratione temporis”), giacché esso presuppone, al fine di impedire l’annullamento della delibera impugnata, che la delibera sostitutiva sia stata presa in conformità della legge o dell’atto costitutivo.

    Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 2010, n. 2999, Cond. via Foria 35 Napoli ed altri c. Borrelli ed altri (c.c., art. 1136; c.c., art. 2377). [RV611363]

Funzioni del presidente dell’assemblea – Individuazione.

In tema di assemblea condominiale, la funzione del presidente dell’assemblea è quella di garantire l’ordinato svolgimento della riunione e, a tal fine, egli ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato, la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione sugli argomenti indicati nell’avviso di convocazione e curando, dall’altro, che gli interventi siano contenuti entro i limiti ragionevoli. Ne consegue che il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento (nella specie, dieci minuti), purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti della discussione.

    Cass. civ., sez. II, 13 novembre 2009, n. 24132, Ersoni c. Cond. Abruzzo I di Pineto (c.c., art. 1136). [RV610941]

@Avviamento commerciale

Indennità – Prescrizione del diritto. – Termine ex art. 2948, n. 3, c.c.

L’indennità di avviamento prevista dall’art. 34 della L. n. 392 del 1978, non costituisce, diversamente dai canoni di locazione, una prestazione da corrispondersi periodicamente, ma un credito legato alla presenza di determinati presupposti e da estinguersi in unica soluzione, onde il relativo diritto non è soggetto al termine di prescrizione di cui all’art. 2948 n. 3 c.c., ma a quello ordinario decennale, previsto dall’art. 2946 c.c., la cui applicazione può avere luogo anche d’ufficio, posto che grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l’onere di allegare l’inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l’eccezione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ossia di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applica-Page 310bile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata.

    Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2009, n. 24037, Bianchi c. San Salvario di Ruscalla snc ed altro (c.c., art. 2946; c.c., art. 2948; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV610673]

@Azioni giudiziarie del condominio

Legittimazione del singolo condomino – Ambito di operatività.

Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale. Ne consegue che ciascun condomino è legittimato ad impugnare personalmente, anche per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale ove non vi provveda l’amministratore.

    Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2010, n. 1011, Imm. Ligure Cinodromo di Dentone Simona c. Vinciguerra ed altri (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.p.c., art. 100). [RV611003]

Legittimazione dell’amministratore – Esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c.

La legittimazione dell’amministratore di condominio a proporre, nei confronti dell’appaltatore, azione di responsabilità ai sensi dell’art. 1669 c.c. anche senza preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale si estende pure alla proponibilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato ad acquisire tempestivamente elementi di fatto sullo stato dei luoghi o sulla condizione e qualità di cose, da utilizzare successivamente nel giudizio di merito introdotto con la domanda ex art. 1669 citato, posto che tale accertamento è strumentale all’esercizio stesso dell’azione di responsabilità anzidetta.

    Cass. civ., sez. II, 9 novembre 2009, n. 23693, Imp. Coop. Costr. Gen. Clea scarl c. Cond. Aurora ed altri (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art. 1669; c.p.c., art. 696). [RV610737]

Legittimazione dell’amministratore.

La delibera condominiale con la quale si autorizza l’amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto regolarmente conferito il mandato al difensore, ai fini del ricorso per cassazione, da parte di un amministratore di condominio, la cui legittimazione processuale non era stata mai contestata nei gradi di merito).

    Cass. civ., sez. V, 4 febbraio 2010, n. 2584, Cond. Destra Tagliamento Largo San Giovanni c. Com. Pordenone (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131). [RV611372]

Legittimazione dell’amministratore.

L’amministratore del condominio non è legittimato, senza autorizzazione dell’assemblea, ad intraprendere azioni non conservative, quale quella volta ad ottenere l’equa riparazione del danno per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del...

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