LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 - Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 28 novembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Piemonte persegue la valorizzazione dei massi erratici di maggiore rappresentativita' scientifica, paesaggistico-ambientale e storico-culturale, attraverso la promozione della conoscenza del patrimonio esistente e il sostegno finanziario di interventi di salvaguardia volti ad assicurare le migliori condizioni di conservazione degli stessi.

Art. 2

Definizione di masso erratico oggetto di conservazione 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, si definiscono massi erratici oggetto di conservazione i massi erratici caratterizzati da un intrinseco valore archeologico, geomorfologico, topologico e socio-culturale.

  1. In particolare, sono oggetto di conservazione:

    1. i massi erratici di particolare pregio paesaggistico e ambientale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

    2. i massi erratici recanti sulla loro superficie incisioni rupestri attribuibili all'opera dell'uomo preistorico, i massi con coppelle;

    3. i massi erratici utilizzati storicamente come cippi confinali e tuttora conservati;

    4. i massi erratici che per dimensioni e volume possono essere considerati come rari esempi di maestosita';

    5. i massi erratici con un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;

    6. i massi erratici recanti sulla propria superficie le testimonianze dell'antica lavorazione degli scalpellini, i massi dei picapera;

    7. i massi erratici che per composizione mineralogico-petrografica, caratteristiche strutturali e collocazione geomorfologica, rappresentano siti di rilevante interesse geologico, i geositi;

    8. i massi erratici oggetto della pratica di arrampicata sportiva.

    Art. 3

    Censimento 1. La Regione promuove e finanzia il censimento dei massi erratici.

  2. La Giunta regionale per il censimento si puo' avvalere anche di soggetti esterni alla struttura regionale, da individuare, informata la commissione consiliare competente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

  3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina l'acquisizione, l'aggiornamento, la gestione e la divulgazione dei dati raccolti informata la commissione consiliare competente.

  4. Il censimento costituisce riferimento per l'adeguamento dei piani regolatori comunali in ordine all'individuazione dei beni culturali e...

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