Mars 2600 S.R.L. Banca Sella S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (come successivamente modificato, il "Testo Unico Bancario").

Mars 2600 S.r.l. ("Mars 2600") e Banca Sella S.p.A. ("Banca Sella") comunicano che in data 9 gennaio 2012 hanno concluso un contratto di cessione (il "Contratto di Cessione") di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in virtu' del quale, in pari data, Banca Sella ha ceduto a Mars 2600, e Mars 2600 ha acquistato da Banca Sella, tutti i crediti (i "Crediti") rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e quant'altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo ipotecario o fondiario (i "Contratti di Mutuo") che, alla data del 31 dicembre 2011, rispettavano i seguenti criteri oggettivi: (a) derivano da mutui ipotecari o fondiari, finalizzati all'acquisto della proprieta' ovvero alla costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso residenziale, i quali mutui appartengano alle categorie denominate "Mutuo Ambra", "Mutuo Rubino", "Mutuo Smeraldo","Mutuo Topazio", "Mutuo Zaffiro" (in relazione ai quali sia gia' decorso il periodo di ingresso a tasso fisso), "Mutuo Websella"e "Mutuo per Acquisto Immobili Residenziali", come riportato nel relativo contratto di mutuo; (b) derivano da contratti di mutuo stipulati (i) dopo il 10 febbraio 1998 (escluso) e prima del 1 gennaio 2006 (escluso) da Banca Sella Holding S.p.A.; (ii) a partire dal 1 gennaio 2006 (incluso) e prima del 22 giugno 2011 (escluso) da Banca Sella e (iii) a partire dal 18 giugno 1998 (incluso) e prima del 8 giugno 2011 (escluso) da Banca Sella Sud Arditi Galati S.p.A. (incorporata in Banca Sella a partire dal 30 maggio 2011); (c) non presentano alcuna rata scaduta e non pagata; (d) possono aver presentato, prima della Data di Valutazione, al massimo due ritardi nel rimborso della rata superiore a quindici giorni rispetto alla relativa data di scadenza; (e) derivano da contratti di mutuo che prevedono il rimborso integrale a una data non anteriore al 1 settembre 2012 (incluso) e non successiva al 20 maggio 2041 (incluso); (f) derivano da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento prevede pagamenti con rate mensili, trimestrali o semestrali a "rata costante" (piano francese); (g) se derivano da mutui a tasso variabile, i relativi mutui presentano un margine superiore o uguale allo 0,90% per anno; (h) se derivano da mutui a tasso variabile, i relativi mutui sono indicizzati al tasso BCE, ovvero all'Euribor ad 1 mese, ovvero all'Euribor 3 mesi, ovvero all'Euribor a 6 mesi come indicato nel relativo contratto di mutuo; (i) in relazione ai quali il debitore ha autorizzato il pagamento delle rate tramite disposizione permanente di addebito sul conto tenuto dallo stesso debitore presso Banca Sella oppure tramite RID; (j) in relazione ai quali il debito residuo in linea capitale al 31 dicembre 2011 e' uguale o superiore a Euro 10.051,07 e non superiore a Euro 583.581,85; (k) sono garantiti da (i) un'ipoteca di primo grado; ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite...

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