Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione , per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dall'Associazione dei produttori del Marrone di Combai, con sede in Combai di Miane (Treviso), piazza Squillace n. 1, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Marrone di Combai», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66510 del 6 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione dei produttori del Marrone di Combai, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Marrone di Combai», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione dei produttori del Marrone di Combai, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Marrone di Combai», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66510 del 6 novembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Marrone di Combai».

Art. 2.

La denominazione «Marrone di Combai» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Marrone di Combai», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: La Torre

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE

DI ORIGINE PROTETTA «MARRONE DI COMBAI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Marrone di Combai» DOP e' riservata ai frutti di castagno della tipologia marroni della sottospecie Domestica macrocarpa, specie Sativa, genere Castanea, famiglia Fagacee, rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto Presentazione del prodotto.

Il «Marrone di Combai» e' un ecotipo che si e' selezionato nell'ambiente tipico delle prealpi trevigiane grazie alle condizioni pedoclimatiche della zone di coltivazione e alle cure dei coltivatori locali.

Il «Marrone di Combai» rispetto alla castagna, esige terreni piu' fertili, con esposizioni piu' favorevoli e maggiori cure colturali. Caratteristiche fisiche del prodotto.

I frutti, nel momento di immissione al consumo, devono rispettare le seguenti caratteristiche morfologiche e commerciali:

forma ellissoidale, apice abbassato e torcia persistente;

l'ilo presenta un contorno regolare tomentoso e una raggiatura stellare ben visibile;

il pericarpo presenta un colore marrone variabile dal chiaro allo scuro, comunque mai opaco e con striature evidenti. Il pericarpo si deve separare agevolmente dall'episperma;

l'episperma del colore marrone chiaro copre la massa commestibile presentando introflessioni poco profonde e poco frequenti tali da consentire, al momento della pelatura, una agevole separazione dalla polpa;

il seme, di norma uno per frutto e con basse percentuali di settatura, si presenta a corpo unico con solcature superficiali;

la polpa, dalla pasta farinosa, e' di colore biancastro e con la cottura diventa croccante e saporita;

i marroni di categoria extra presentano 50-80 frutti per chilogrammo, quelli di prima categoria 80-110 frutti per chilogrammo. Caratteristiche commerciali.

Al momento della commercializzazione i frutti devono essere in ottimo stato dal punto di vista fitosanitario e devono...

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