DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 119 - Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n.119 -

Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e

di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi; Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n.

268; Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.

407; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.

324; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 13 ottobre 2003, n. 305; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004; Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 25 novembre 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali di volta in volta in vigore 1. In attuazione della direttiva 2002/84/CE, i richiami agli strumenti internazionali contenuti nei provvedimenti normativi ed amministrativi che recepiscono nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie concernenti la legislazione marittima comunitaria indicate nella medesima direttiva, nonche' quelle di modifica delle stesse, si intendono effettuati anche a successivi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni a detti strumenti dal momento in cui gli emendamenti, modifiche ed integrazioni entrano in vigore, fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (CE) n.

2099/2002.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT