DECRETO 12 ottobre 2009 - Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell''area marina protetta denominata «Punta Campanella». (09A12994)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1998, di istituzione dell'area marina protetta denominata «Punta Campanella»;

Visto il decreto a firma del direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare, 12 novembre 1998, di approvazione della convenzione per l'affidamento in gestione dell'Area marina protetta «Punta Campanella», sottoscritta il 6 novembre 1998, tra il Ministero dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare - e il Consorzio di gestione dell'area marina protetta «Punta Campanella» costituita presso il comune di Massa Lubrense dai comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Vico Equense e Positano interessati dall'area marina protetta;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 13 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, di modifica dell'area marina protetta «Punta Campanella»;

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Punta Campanella», formulata e adottata in data 7 maggio 2008 dal Consorzio di gestione Punta Campanella, in qualita' di ente gestore della medesima area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica;

Considerato che la Commissione di riserva e' in fase di costituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 339, della legge n. 244/2007, e che pertanto le relative funzioni per l'esame della proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Punta Campanella» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'articolo 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Punta Campanella»;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta «Punta Campanella», formulato e adottato dal Consorzio di gestione in data 7 maggio 2008, in qualita' di ente gestore.

Roma, 12 ottobre 2009

Il Ministro : Prestigiacomo

Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

PUNTA CAMPANELLA

(ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta Punta Campanella, nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo del 12 dicembre 1997, come modificato dal decreto del 13 giugno 2000 del Ministro dell'ambiente, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;

  2. «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

  3. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

  4. «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

  5. «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;

  6. «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;

  7. «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

  8. «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;

  9. «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attivita' sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilita' dell'imprenditore;

  10. «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale;

  11. «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

  12. «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

  13. «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

  14. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

  15. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

  16. «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo;

  17. «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

  18. «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;

  19. «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo;

  20. «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;

  21. «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta;

  22. «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta...

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