DECRETO 17 dicembre 2007 - Riconoscimento, alla sig.ra Maracineanu Carmen Marilena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l''esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente ´Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamentiª;

Vista l'istanza della sig.ra Maracineanu Carmen Marilena, nata il 22 gennaio 1963 a Campina (Romania), cittana italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di ´Inginer - profilul Constructii, specializarea Constructii Hidrotehniceª conseguito presso l'´Institutul Politehnic Traian Vuiaª di Timisoara nel giugno 1988, come attestato dal ´Ministerul Educatiei si Invatamintuluiª, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile-ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la richiedente ha documentato il possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ´ingegnereª - Sezione A settore civile ambientale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione...

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