DECRETO 7 maggio 2008 - Manuale dei principi e regole contabili del sistema unico di contabilita'' economica delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la ´Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativaª, che all'art. 17, lettera d), prevede che alla base del processo annuale di predisposizione delle risorse venga preposta, da parte di ciascuna amministrazione, l'attivita' di valutazione dei costi sostenuti, dei rendimenti conseguiti e dei risultati ottenuti;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, riguardante le ´Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancioª che all'art. 5, comma 1, lettera h), ha previsto l'introduzione di una contabilita' economica analitica per centri di costo nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, di attuazione della suddetta legge n. 94/1997, concernente ´l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Statoª, che al Titolo III, articoli 10, 11 e 12, disciplina il sistema di contabilita' economica analitica delle pubbliche amministrazioni, individuandone il Piano dei conti, nella Tabella B allegata allo stesso decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente ´Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheª, che all'art. 59, comma 1, che recita ´le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attivita' e trasmettono al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costiª, ed il connesso art. 18 del predetto decreto che prevede che ´i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzativeª;

Visto il Piano dei conti che costituisce lo strumento di riferimento del Sistema di contabilita' economica per centri di costo di cui al suddetto decreto legislativo n. 279/1997, Tabella B, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata l'esigenza di assicurare l'uniformita' e l'omogeneita' di comportamento nel trattamento delle informazioni economiche da parte delle amministrazioni pubbliche, a partire da quelle centrali dello Stato, anche al fine di poter procedere al consolidamento dei conti;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo, che prevede, tra l'altro, che le singole amministrazioni ´provvedono alle rilevazioni analitiche (di contabilita' economica) riguardanti le attivita' di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predettoª;

Ritenuto pertanto, di istituzionalizzare i principi e le regole contabili che presiedono alla formulazione del budget ed alla rilevazione delle voci di costo presenti nel Piano dei conti allo scopo di realizzare un...

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