La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
I presidi, i direttori e i professori degli Istituti e delle Scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica e delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale che si trovino nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1 ottobre 1948, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1948-49, a loro domanda, e purche' siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola.
Sono altresi' mantenuti in servizio, per lo stesso anno, e alle stesse condizioni, coloro che furono trattenuti negli anni scolastici decorsi, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1948 abbiano compiuto il 70° anno di eta'. Sono convalidati gli atti dell'Amministrazione con i quali l'anzidetto personale venne trattenuto in servizio nell'anno scolastico 1947-48.
La presente...