Mantenimento Della Cosa In Buono Stato Locativo

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Rassegna
di giurisprudenza (*)
Mantenimento della cosa
in buono stato locativo
In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità
ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del
bene che dà luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immo-
bile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a
terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati,
di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre gra-
va sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a
terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono
acquisiti alla sua disponibilità. (Affermando tale principio, la
S.C. ha riconosciuto la responsabilità del conduttore per i danni
causati da inf‌iltrazioni d’acqua a seguito della rottura di un tubo
f‌lessibile esterno all’impianto idrico, sostituibile senza neces-
sità di interventi demolitori sui muri). * Cass. civ., sez. III, 27
ottobre 2015, n. 21788 , Tessier c. Bernardi ed altro. [RV637554]
Poiché grava sul locatore l’obbligo di effettuare visite pe-
riodiche all’immobile e di eseguire gli interventi necessari a
mantenerlo in buono stato locativo, laddove venga dedotto ed
accertato, anche a mezzo di CTU, che dal completo e perdu-
rante inadempimento del locatore, resosi irrintracciabile, sia
conseguita l’assoluta inidoneità dell’immobile, il conduttore è
legittimato a sospendere il pagamento del canone, essendo ve-
nuta completamente a mancare la controprestazione dal parte
del locatore. * Trib. di Campobasso, 11 giugno 2014, n. 461, in
questa Rivista n. 2/2015.
L’obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a
mantenere l’immobile in buono stato locativo, di cui all’art. 1576
cod. civ., riguarda sia la parte dell’immobile di esclusiva pro-
prietà del locatore sia le parti comuni dell’edif‌icio, trattandosi
di un obbligo strettamente connesso con quello, a suo carico, di
riparazione e manutenzione dell’immobile locato; ne consegue
che, dedotta ed accertata, anche a mezzo di CTU, la violazione
del predetto obbligo, il conduttore dispone di azione risarcito-
ria consequenziale all’inadempimento e può, pertanto, chiedere
il ripristino dei locali per utilizzarli secondo l’uso convenuto
e il maggior danno da inadempimento. * Cass. civ., sez. III, 28
giugno 2010, n. 15372 , GP Immobiliare Finanziaria di Marcello
Florio s.a.s. c. Gombe s.p.a. [RV613981]
Con riguardo alle riparazioni dell’immobile locato, ai con-
tratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della
L. n. 392 del 1978 continua ad applicarsi, f‌ino alla def‌initiva
cessazione del regime vincolistico, la relativa disciplina, previ-
sta dall’art. 41 della L. n. 253 del 1950, per cui il locatore non
è tenuto ad eseguire le riparazioni di cui agli artt. 1575, 1576
e 1577 c.c., essendo concessa al conduttore soltanto la facoltà
di provvedere direttamente a tali riparazioni, previa autorizza-
zione del pretore, dopo che il locatore, interpellato con lettera
raccomandata, abbia risposto, espressamente o tacitamente, in
senso negativo, e salvo il diritto del medesimo conduttore di
rivalersi, mediante trattenuta sui canoni, delle spese anticipate
a tale f‌ine. * Cass. civ., sez. III, 12 giugno 1987, n. 5154.
In materia di locazione di immobili urbani, l’obbligo assun-
to convenzionalmente dal conduttore di provvedere alla stra-
ordinaria manutenzione dell’immobile locato, comporta anche
l’esecuzione delle opere dirette ad eliminare vizi di costruzione
soltanto nel caso in cui esse siano necessarie per mantenere la
res locata in stato di servire all’uso convenuto. * Cass. civ., sez.
III, 8 marzo 1988, n. 2350.
La permanenza nell’immobile locato dopo la scadenza, quando
deriva dall’applicazione di provvedimenti legislativi di sospensio-
ne degli sfratti non si può qualif‌icare come occupazione abusiva.
Ne segue, pertanto, che proposta dall’ex conduttore domanda
di risarcimento dei danni a causa dell’allagamento dell’alloggio
(provocato da inf‌iltrazioni d’acqua ascrivibili a una terrazza so-
vrastante, nella disponibilità esclusiva del locatore), deve essere
cassata la sentenza del giudice di merito che respinga una tale
domanda sul rilievo che l’attore occupava abusivamente l’immo-
bile. * Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2000, n. 5522, Morena ed altra
c. Nani Mocenico ed altra, in questa Rivista 2001, 1.
La norma dettata dagli artt. 1576, comma primo, e 1609 cod.
civ., secondo la quale le riparazioni di piccola manutenzione
devono essere eseguite nel corso del rapporto, dal conduttore
a sue spese, non comporta che il conduttore sia tenuto, al mo-
mento del rilascio, ad eliminare a sue spese le conseguenze del
deterioramento subito dalla cosa locata per l’uso fattone duran-
te la durata del contratto in conformità di questo e con l’impiego
di una media diligenza, giacché il deterioramento derivato da
tale uso si pone come limite all’obbligo del conduttore di resti-
tuire la cosa, al termine del rapporto, nello stato in cui l’aveva
ricevuta. * Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 1990, n. 880, Faraone
c. Russo.
L’obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie
a mantenere l’immobile in buono stato locativo, di cui all’art.
1576 c.c., riguarda gli inconvenienti eliminabili nell’ambito delle
opere di manutenzione, e, pertanto, non può essere invocato
per rimuovere guasti o deterioramenti rilevanti (nella specie,
invasione d’umidità per effetto di trasudo delle pareti), rispet-
to ai quali la tutela del locatario resta aff‌idata alle disposizioni
dettate dagli artt. 1578 e 1581 c.c. per i vizi della cosa locata. *
Cass. civ., sez. III, 10 agosto 1991, n. 8729, Faggiani c. Sugaroni.
Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
(*) La cronologia completa degli argomenti oggetto delle rubriche “Rassegna di giurisprudenza” pubblicate su questa Rivista si trova riportata sul n. 4/’17.

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