Comunicazione integrativa concernente l'invio della scheda che le societa' di ingegneria e le societa' professionali, ai sensi degli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, devono trasmettere all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 22 e l'allegato

A;

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un

programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi

attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che

modifica la direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce

l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di

petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ed in particolare gli articoli 8

e 9 relativi alla istituzione dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26

gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri

delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia

e degli affari esteri;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Scorte petrolifere di riserva

  1. Le scorte petrolifere di riserva del Paese sono determinate annualmente con decreto

    del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta

    Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 maggio.

  2. All'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, si provvede entro la data del 31

    luglio di ogni anno.

    Art. 2.

    Soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e tipologia

    dei prodotti

  3. Il mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e' assicurato dai soggetti che

    nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi appartenenti

    alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del presente decreto.

  4. Ai fini di cui al comma 1, l'immissione in consumo e' desunta dal verificarsi dei

    presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.

  5. Nel decreto di cui all'articolo 1 sono definiti i coefficienti necessari a

    determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di riserva tra i

    soggetti di cui al comma 1.

  6. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 e' tenuto

    all'obbligo di scorta indipendentemente dal tipo di attivita' svolta e dall'impianto

    presso cui e' avvenuta l'immissione in consumo.

  7. I soggetti che iniziano l'immissione in consumo di prodotti petroliferi nel corso

    dell'anno hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria,

    del commercio e dell'artigianato. Per tali soggetti l'obbligo del mantenimento della

    scorta decorre dall'anno successivo a quello dell'immissione in consumo.

  8. I soggetti di cui al comma 1, che cessano l'attivita' di immissione in consumo sono

    tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo

    all'ultimo anno solare di attivita' e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via

    solidale con i titolari degli impianti presso i quali e' avvenuta l'immissione in consumo.

  9. Per i soggetti che effettuano immissioni in consumo presso un impianto per

    quantitativi annuali per ciascuna categoria inferiori a 1000 tonnellate l'obbligo del

    mantenimento delle scorte e' a carico del titolare dell'impianto presso il quale e'

    avvenuta l'immissione in consumo.

  10. Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno per la determinazione della scorta

    i quantitativi destinati al bunkeraggio per la navigazione marittima.

    Art. 3.

    Calcolo e ripartizione delle scorte petrolifere di riserva

  11. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti

    petroliferi di cui al comma 1, dell'articolo 1, non puo' essere inferiore a quello

    corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti

    da calcolarsi con riferimento all'anno precedente, incrementato della differenza

    necessaria a soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'Agenzia internazionale per

    l'energia, di seguito denominata A.I.E., in misura non inferiore a quella corrispondente a

    novanta giorni delle importazioni nette di greggio e prodotti petroliferi.

  12. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della

    determinazione dell'obbligo complessivo di cui al comma 1, da calcolare entro il 31 marzo

    di ciascun anno, provvede a:

    1. definire l'ammontare delle immissioni in consumo effettuate nell'anno precedente da

      ciascun impianto e per ciascuna categoria di prodotto, detraendo da tale ammontare la

      parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal greggio di estrazione nazionale

      fino ad un massimo del 25% del consumo interno stesso; a calcolare l'equivalente di almeno

      novanta giorni delle immissioni in consumo; a detrarre la scorta operativa delle

      raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per

      l'esportazione, pari a ventitre' giorni, dei prodotti ottenuti da tali specifiche

      lavorazioni;

    2. definire l'ammontare dell'ulteriore scorta di riserva, espressa in termini di

      categorie di prodotti, necessaria ad adempiere agli obblighi discendenti dalla legge 7

      novembre 1977, n. 883, fermo restando quanto previsto all'articolo 10.

  13. L'obbligo che e' a carico dei soggetti, indicati nell'articolo 2, comma 1, e'

    calcolato in proporzione alle immissioni in consumo effettuate nell'anno precedente dei

    prodotti appartenenti alle tre categorie di cui all'allegato A, da calcolarsi sulla base

    dei coefficienti di cui all'articolo 2, comma 3, stabiliti dal Ministero dell'industria,

    del commercio e dell'artigianato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1.

  14. Le immissioni in consumo dei prodotti petroliferi appartenenti alle categorie di cui

    all'allegato A sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e

    dell'artigianato dai soggetti di cui all'articolo 2, entro il 20 gennaio di ciascun anno,

    tramite autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive

    modifiche ed integrazioni, salvo controlli della Guardia di finanza, che ne riferisce

    l'esito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

    Art. 4.

    Mantenimento e trasferimento delle scorte petrolifere di riserva

  15. I soggetti tenuti all'obbligo di scorta di cui alla lettera a) del comma 2

    dell'articolo 3, possono mantenere le scorte obbligatorie in petrolio greggio e

    semilavorati, nonche' in prodotti finiti di cui all'allegato A.

  16. L'obbligo di scorta di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, di prodotti

    appartenenti alle tre categorie, puo' essere ripartito, senza alcun limite percentuale,

    tra le medesime ovvero mantenuto in petrolio greggio, semilavorati e altri prodotti finiti

    secondo il fattore di conversione stabilito dall'A.I.E. e comunicato annualmente, anche

    con mezzi informatici, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai

    soggetti interessati.

  17. Con apposito provvedimento amministrativo del competente ufficio del Ministero

    dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di

    entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' con le quali sono

    contabilizzate nel riepilogo statistico delle scorte, di cui all'articolo 5, i

    quantitativi di petrolio greggio, di semilavorati e di prodotti finiti mantenuti come

    scorte di riserva a norma del comma 1, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B del

    presente decreto. Lo stesso provvedimento disciplina le conversioni, la sostituzione tra

    prodotti, le modalita' per i trasferimenti d'ubicazione delle scorte di riserva e le

    modalita' di comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

    da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, delle giacenze detenute.

    Art. 5.

    Obblighi di comunicazione

  18. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla fine di ciascun

    mese comunica alla Commissione Europea un riepilogo statistico delle scorte di riserva di

    cui all'articolo 3, esistenti sul proprio territorio specificando il numero di giorni di

    consumo medio dell'anno civile precedente ai quali tali scorte corrispondono. Tale

    riepilogo deve essere comunicato entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla fine

    del mese al quale fa riferimento.

  19. Nel riepilogo statistico delle scorte di cui al comma 1, i prodotti finiti sono

    contabilizzati sulla base delle tonnellate effettive, il petrolio greggio ed i

    semilavorati sono contabilizzati sulla base di...

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