Manifestazioni sportive e divieto di accesso

AutoreMichele Annunziata
Pagine424-425

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  1. Pur avendo curato, tra l'altro, le voci ´giuoco e scommessaª nel diritto privato (artt. 1933-1935 c.c.) in Nuova Rassegna di giurisprudenza sul codice civile (Milano 2001), non ci astenemmo dall'esaminare gli aspetti penali delle indicate voci, tra cui il divieto di accesso a stadi e luoghi analoghi.

    E, in proposito, osservammo che: ´La giurisprudenza (anche costituzionale) continua ad interessarsi di questioni che riguardano il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive.

    Sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost. 28 maggio 1997, n. 144, Giur. cost. 1997, Page 425 1576, con note di G.P. DOLSO e A. PACE, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 L. 13 dicembre 1989, n. 401, come modif. dall'art. 1 L. 24 febbraio 1995, n. 45, nella parte in cui non prevede che il Questore deve comunicare all'interessato che ha facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice per le indagini preliminari, in sede di convalida del provvedimento di divieto di accesso nei luoghi indicati), la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare, in materia, i seguenti principi:

    1) In tema di convalida del provvedimento del Questore, emesso ai sensi dell'art. 6 L. n. 401 del 1989, modificato dalla L. n. 45 del 1995, compito del Gip è quello di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'emissione di tale provvedimento, con facoltà di disapplicarlo, qualora venga accertato che esso sia stato emesso senza l'osservanza delle condizioni e dei limiti di durata previsti dalla legge. Tale controllo - per quanto penetrante, trattandosi di provvedimento che incide sulla sfera della libertà personale del soggetto tenuto a comparire davanti all'ufficio di p.s. - è comunque limitato alla verifica della legittimità del provvedimento stesso sotto il profilo della sussistenza, o non, dei prescritti presupposti soggettivi e oggettivi, dovendosi escludere che possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e di durata, il contenuto delle prescrizioni, che sono rimesse alla valutazione discrezionale del Questore, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione allo stesso devoluta dalla citata legge. (Fattispecie relativa a divieto di accesso agli stadi Olimpico e Flaminio di Roma, congiunto all'interdizione a partecipare a tutti gli incontri della squadra di calcio della Lazio, disposto nei confronti di soggetto denunciato all'A.G. per vari episodi di...

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