Mancato arresto all'alt della polizia e conseguente fuga: sussiste il concorso tra illecito amministrativo e reato penale

AutoreRenato Borri
Pagine206-208
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giur
3/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Sulla base di pertinenti massime di esperienza, la Cor-
te ha effettuato una plausibile ricostruzione dei fatti, con-
vergente con quella del Tribunale, valorizzando come pro-
va dell’elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento
personale - per il quale è suff‌iciente il dolo generico, cioè
la cosciente e volontaria determinazione delle condotte
nella consapevolezza della loro natura elusiva delle inve-
stigazioni e delle ricerche dell’autorità (Sez. VI, n. 24035
del 24 maggio 2011, Rv. 250433) - il collegamento fra la
ospitalità offerta a C. (evaso dagli arresti domiciliari)
nella abitazione di sua (di D.B.) madre, dalla quale i due
furono visti uscire a bordo di un ciclomotore e il concorso
nel tentativo di fuga (con condotta rivelatrice della condi-
zione dell’amico) alla vista dei Carabinieri.
Corretta, inoltre, risulta l’applicazione dell’art. 337 cod.
pen.. La Corte di appello ha evidenziato che, dopo che dopo
che fu intimato l’alt dai poliziotti, D.B. e C.G. accelerarono
la corsa del motorino "costringendo i militari a un balzo la-
terale per non essere investiti" e causando un inseguimen-
to che provocò concreto pericolo per l’integrità f‌isica sia
degli utenti della strada sia dei poliziotti. Il delitto ex art.
337 cod. pen. è integrato anche dalla violenza cosiddetta
impropria, che, pur non aggredendo direttamente il pub-
blico uff‌iciale, si riverbera negativamente nell’esplicazione
della sua funzione, impedendola o ostacolandola; solo la
resistenza passiva, come mancanza di qualunque forma di
violenza o di minaccia, rimane al di fuori della previsione
legislativa (ex plurimis: Sez. IV, n. 41936 del 14 luglio 2006,
Rv. 235535; Sez. VI, n. 31716 del 8 aprile 2003, Rv. 226251).
3. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. (Omissis)
MANCATO ARRESTO
ALL’ALT DELLA POLIZIA
E CONSEGUENTE FUGA:
SUSSISTE IL CONCORSO TRA
ILLECITO AMMINISTRATIVO
E REATO PENALE
di Renato Borri (*)
L’articolo 192 del Codice della Strada (Obblighi verso
funzionari, uff‌iciali e agenti) stabilisce che:
"1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fer-
marsi all’invito dei funzionari, uff‌iciali ed agenti ai quali
spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando
siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a ri-
chiesta dei funzionari, uff‌iciali e agenti indicati nel comma
1 il documento di circolazione e la patente di guida, se pre-
scritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in
materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, uff‌iciali ed agenti, di cui ai precedenti
commi, possono:
– procedere ad ispezioni del veicolo al f‌ine di verif‌ica-
re l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e
all’equipaggiamento del veicolo medesimo;
– ordinare di non proseguire la marcia al conducente
di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e
di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irre-
golarità tali da determinare grave pericolo per la propria
e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni at-
mosferiche o della strada;
– ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi
antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fer-
marsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di speci-
f‌iche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurez-
za possono, per controlli necessari ai f‌ini dell’espletamen-
to del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso,
usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti,
il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nono-
stante l’ordine intimato con idonei segnali. Le caratteri-
stiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità
del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture
e dei trasporti e di giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni
che il personale militare, anche non coadiuvato dal perso-
nale di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, imparti-
sce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 85,00 a € 338,00. (pagamento in misura
ridotta non consentito art. 202 c. 3, punti da decurtare 3).
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove
il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione am-
ministrativa del pagamento di una somma da € 1.336,00 a
€ 5.349,00." (pagamento in misura ridotta non consentito
art. 202 c. 3, punti da decurtare 10).
L’articolo 337 del Codice Penale (Resistenza ad un Pub-
blico Uff‌iciale) prescrive invece che:
"Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un
Pubblico Uff‌iciale o ad un incaricato di un pubblico ser-
vizio, mentre compie un atto di uff‌icio o di servizio, o a
coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni."
L’espressione “violenza o minaccia” costituisce l’ele-
mento essenziale di questa fattispecie delittuosa in quanto
si tratta di strumenti idonei a forzare la volontà del sog-
getto pubblico. L’elemento distintivo tra il delitto di cui

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