La Mancata Registrazione Dei Contratti Di Locazione Ad Uso Abitativo Dalla Vecchia Alla Nuova Formulazione Dell'Art. 13 Della Legge 431/1998

AutoreAntonio Mazzeo
Pagine15-19
15
dott
DOTTRINA
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
LA MANCATA REGISTRAZIONE
DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
AD USO ABITATIVO DALLA
VECCHIA ALLA NUOVA
FORMULAZIONE DELL’ART. 13
DELLA LEGGE 431/1998 (*)
di Antonio Mazzeo
SOMMARIO
1. Effetti della mancata registrazione dei contratti di locazio-
ne ad uso abitativo nella legge 431/1998 (art. 13, comma 1,
nella formulazione originaria) e nella legge f‌inanziaria 2005
(art. 1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n. 311). Cenni.
2. La mancata registrazione dei contratti di locazione ad uso
abitativo nel D.L.vo n. 23/2011 (art. 3, commi 8-9-10). Decla-
ratorie di illegittimità costituzionale. 3. La nuova disciplina
in tema di registrazione del contratto di locazione di immobi-
le ad uso abitativo.
1. Effetti della mancata registrazione dei contratti di
locazione ad uso abitativo nella legge 431/1998 (art.
13, comma 1, nella formulazione originaria) e nella
legge f‌inanziaria 2005 (art. 1, comma 346, legge 30 di-
cembre 2004, n. 311). Cenni
Il problema della nullità per omessa registrazione del
contratto di locazione ad uso abitativo è stato affrontato
dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento all’art.
13 della legge 431/1998(nella originaria formulazione) e
sembrava essere stato risolto da un intervento della Su-
prema Corte (1), la quale, attraverso una ricostruzione
“costituzionalmente orientata” del dettato normativo, ave-
va individuato alcune fondamentali regole in materia, così
sintetizzabili: 1) la mancata registrazione del contratto di
locazione di immobile adibito ad uso abitativo, nel vigo-
re della legge di riforma delle locazioni abitative, non era
tale da produrre alcuna nullità dell’iniziale accordo nego-
ziale; 2) più specif‌icamente, la sanzione di nullità prevista
dal comma primo del menzionato (ed originario) art. 13
(secondo cui era “nulla ogni pattuizione volta a determi-
nare un importo del canone di locazione superiore a quello
risultante dal contratto scritto e registrato”) non si riferi-
va all’ipotesi della simulazione relativa del contratto di lo-
cazione rispetto alla misura del corrispettivo (né a quella
della simulata conclusione di un contratto di godimento a
titolo gratuito dissimulante una locazione con corrispet-
tivo), in tal senso deponendo una lettura costituzionale
e adeguatrice della norma, posto che, essendo valido il
contratto di locazione scritto e non registrato, a maggior
ragione era da ritenersi valida la fattispecie (sicuramente
meno grave sotto il prof‌ilo f‌iscale) della pattuizione scritta
ma non registrata eccedente il canone risultante dal con-
tratto “uff‌iciale” (e, cioè, quello simulato, scritto e regi-
strato), che fosse diretta a sottrarre alla imposizione f‌isca-
le solo una parte del corrispettivo; 3) conclusivamente, la
nullità prevista dal primo comma del citato articolo 13 era
destinata a colpire la pattuizione, nel corso di svolgimento
del rapporto di locazione, di un canone più elevato rispet-
to a quello risultante dal contratto originario, con conse-
guente consacrazione del principio della invariabilità del
canone iniziale per tutta la durata del rapporto (principio
estensibile, pur entro i limiti segnati dal peculiare regime
per essi vigente, anche ai contratti agevolati o a canone
convenzionato, nel senso che, una volta stabilito il cano-
ne iniziale nell’ambito delle fasce di oscillazione previste
dagli accordi locali, tale canone, originariamente concor-
dato, non sarebbe stato suscettibile di incremento nel cor-
so del rapporto, neanche ove fosse stato f‌issato in misura
inferiore all’importo massimo def‌inito in sede locale) (2).
Una tale ricostruzione ermeneutica (tendente a stabi-
lire la c.d. invarianza del canone nel corso del rapporto
locatizio) è stata, peraltro, totalmente disattesa e supe-
rata dalle Sezioni unite della Suprema Corte, le quali con
una recente sentenza, del 17 settembre 2015, n. 18213 (3),
hanno ricondotto l’ipotesi della locazione ad uso abitativo
registrata per un canone inferiore a quello reale nell’ambi-
to della nullità assoluta, spiegando che (in detta ipotesi)
il contratto resta valido per il canone apparente, mentre
l’accordo simulatorio relativo al canone maggiorato è af-
fetto da nullità non sanabile pur in presenza di registra-
zione tardiva.
Più specif‌icamente, secondo quanto analiticamente
spiegato dalle Sezioni Unite, trattasi di nullità estranea
agli effetti della omessa registrazione del contratto locati-
vo, derivante dalla espressa volontà del legislatore di san-
zionare la pattuizione (occulta) intesa a determinare un
maggior canone rispetto a quello apparente concordato in
seno alla convenzione scritta e registrata, nell’alveo di un
accordo simulatorio.
In def‌initiva, alla stregua della più recente interpreta-
zione della Suprema Corte, è oggetto di espressa sanzione
di nullità non già la mancata registrazione della conven-
zione recante il canone effettivo (anche in considerazio-
ne del fatto che nessun obbligo di registrazione sembrava
essere specif‌icamente previsto a pena di nullità dall’art.
13 nella vecchia formulazione) ma, più propriamente, la
illegittima sostituzione di un canone con un altro nel qua-
dro e in esecuzione di un patto di simulazione relativo al
corrispettivo della locazione, posto in essere in violazione
della norma imperativa contenuta nel primo comma del
menzionato articolo 13.
Ulteriore ipotesi di nullità per carenza di registrazione
del contratto (stavolta chiaramente prevista da una speci-
f‌ica norma) è stata introdotta dalla Finanziaria 2005 (leg-
ge 30 dicembre 2004, n. 311), nel tentativo di assicurare al

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