Mancata Comparizione Dell'Intimante E Relativo Regime Delle Spese Processuali

AutoreAldo Carrato
Pagine52-56
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giur LEGITTIMITÀ
1/2017 Arch. loc. cond. e imm.
La prospettiva sottesa alle ipotesi considerate è, dun-
que, calibrata sul rilievo che la condanna alle spese (che
segnatamente interessa in questa sede; ma, come visto, in
prospettiva analoga, seppur non sovrapponibile, si pone an-
che la compensazione ex art. 92 c.p.c.) implica una decisio-
ne nel merito, sulla soccombenza (anche virtuale) di una
parte, in presenza della controparte che ha dovuto svolgere
un’attività processuale per ottenere il riconoscimento di un
suo diritto (in tal senso Cass., 25 settembre 1997, n. 9419, ri-
chiamata anche nella sentenza impugnata, ma in modo non
conferente) e non già, dunque, una pronuncia di estinzione
che venga unicamente assunta sulla scorta dell’inattività
della(e) parte(i) o della rinuncia agli atti del giudizio.
A tal f‌ine il principio di diritto da enunciare ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., è il seguente:
“Nel caso di declaratoria di estinzione del procedi-
mento di convalida, a seguito di applicazione dell’art. 662
c.p.c. - e, dunque, per mancata comparizione del locato-
re intimante all’udienza f‌issata nell’atto di citazione e in
assenza di istanza del conduttore intimato, comparso a
detta udienza, che si proceda, previo mutamento del rito,
all’accertamento negativo del diritto azionato - non può il
locatore-intimante essere condannato al pagamento delle
spese di procedimento, ma queste vanno poste a carico
delle parti che le hanno anticipate, in applicazione analo-
gica dell’art. 310 c.p.c.”.
4. - Vanno, dunque, rigettati il primo e secondo motivo
di ricorso, mentre va accolto il terzo motivo.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in
relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, la causa può essere decisa nel merito e - in appli-
cazione del principio di diritto innanzi enunciato - le spe-
se del procedimento di convalida dichiarato estinto vanno
poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il parziale accoglimento dell’appello e del presente ri-
corso per cassazione consente di disporre la compensazio-
ne integrale delle spese sia del giudizio di secondo grado,
che di quelle del presente giudizio di legittimità. (Omissis)
MANCATA COMPARIZIONE
DELL’INTIMANTE E RELATIVO
REGIME DELLE SPESE
PROCESSUALI
di Aldo Carrato
SOMMARIO
1. La vicenda processuale esaminata dalla S.C. 2. Cenni essen-
ziali sulle possibili modalità di sviluppo del procedimento per
convalida. 3. La disciplina dell’art. 662 c.p.c. sulla mancata
comparizione del locatore e l’attività integrativa della giu-
risprudenza sulla sua interpretazione. 4. La peculiarità del
caso risolto dalla S.C. 5. Conclusioni.
1. La vicenda processuale esaminata dalla S.C.
A seguito di notif‌icazione di atto di intimazione di sfrat-
to per morosità e di contestuale citazione per la convalida,
il Tribunale adìto – dopo aver constatato all’udienza in-
dicata nell’atto introduttivo la mancata comparizione del
localore-intimante – dichiarava cessati gli effetti dell’in-
timazione e, pur disponendo con ordinanza l’estinzione
del procedimento, condannava la stessa parte intimante
al pagamento delle spese in favore delle conduttrici che,
malgrado fossero comparse, non avevano insistito per la
prosecuzione del giudizio in funzione dell’ottenimento di
una pronuncia di merito a loro favorevole (previa conver-
sione del rito).
Avverso tale provvedimento – ritenuto dotato del con-
tenuto sostanziale di sentenza anche per effetto della di-
sposta condanna alle spese (siccome adottata – ad avviso
dell’impugnante – in violazione dell’art. 91 c.p.c.) (1) –
proponeva appello la stessa intimante, contestando – tra
gli altri motivi – la legittimità della pronuncia di prima
istanza con la quale le erano state accollate le spese del
procedimento, nonostante tale statuizione non fosse le-
gittimata dalla previsione normativa emergente dall’art.
662 c.p.c., che si limita – per l’eventualità dell’omessa
comparizione dell’intimante all’udienza f‌issata nell’atto di
citazione – a contemplare la sola cessazione dell’eff‌icacia
dell’intimazione.
La Corte di appello territorialmente competente con-
fermava integralmente la sentenza di prime cure, anche
con riguardo alla doglianza inerente la riferita pronuncia
sulle spese, ravvisandone la riconducibilità alla corretta
applicazione dell’art. 91 c.p.c., regolante il generale prin-
cipio della soccombenza.
L’appellante ricorreva per cassazione, formulando – tra
le altre censure – anche quella concernente, in relazione
all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., l’assunta violazione ed erronea
applicazione degli artt. 91 e 662 c.p.c..
Con la pronuncia in rassegna la Corte di legittimità,
previo rigetto degli altri motivi, accoglieva solo la do-
glianza appena ricordata, cassando sul punto la decisione
impugnata con conseguente decisione nel merito della
causa, che veniva def‌inita applicando alla fattispecie il
principio di diritto enunciato nei sensi di cui alla massima
precedentemente riportata.
2. Cenni essenziali sulle possibili modalità di sviluppo
del procedimento per convalida
Prima di esaminare in punto di diritto la singolarità del
caso sottoposto al vaglio della S.C., appare opportuno deli-
neare brevemente i tratti caratteristici del procedimento
per convalida.

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