DECRETO 12 dicembre 2005 - Aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di «attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare

l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale; l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero delle attivita' produttive provvede alla sicurezza, all'economicita' ed alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero delle attivita' produttive puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235, con cui e' stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il Comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, contenente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione; Vista la Procedura di emergenza climatica, approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 25 giugno 2004; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 15 dicembre 2004, ed i successivi decreti 26 luglio 2005 e 5 ottobre 2005, con cui sono stati nominati i membri del Comitato attualmente in carica; Visto il decreto 7 luglio 2005 del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive di istituzione della Commissione di verifica e segnalazione del sistema del gas naturale, finalizzata alla individuazione di proposte migliorative da introdurre per evitare il ripetersi delle situazioni di criticita' del sistema del gas naturale quali quelle verificatesi nel trascorso ciclo termico invernale 2004/2005; Visto il rapporto finale della Commissione di verifica e segnalazione di cui sopra; Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale; Considerata la necessita' di definire il ruolo, i compiti e le responsabilita' delle imprese di gas naturale che gestiscono impianti del sistema nazionale del gas naturale e degli utenti del sistema del gas naturale coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza; Considerati gli esiti dell'emergenza climatica del ciclo termico invernale 2004/2005 che ha comportato il ricorso allo stoccaggio strategico; Considerato il parere conforme del Comitato, formulato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001 sopra citato; Ritenuto di dovere garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante ciascun anno termico, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno; Ritenuto necessario aggiornare la «Procedura di emergenza climatica» per adattarla all'esperienza maturata durante il trascorso ciclo termico invernale 2004/2005; Ritenuto di emanare un provvedimento ai fini della gestione di eventuali situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, causate da condizioni climatiche sfavorevoli; Decreta:

Art. 1.

Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli 1. E' approvato l'aggiornamento della «procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli» dicembre 2005 (nel seguito denominata la Procedura di emergenza climatica) riportata in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

  1. La Procedura di emergenza climatica definisce la sequenza logico-temporale degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della sua attuazione, per far fronte a situazioni d'emergenza, nel bilanciamento complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli.

  2. Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

    Art. 2.

    Ruoli e compiti 1. I soggetti individuati nella procedura di emergenza climatica hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalita' ed i tempi previsti nella procedura stessa, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, facendo riferimento al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, definita dalla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nei casi indicati dalla procedura stessa.

  3. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio sono responsabili dell'attuazione della Procedura di emergenza climatica e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla procedura stessa.

  4. Le imprese di trasporto assicurano il bilanciamento fisico della rete di trasporto, rendendo accessibili le capacita' di trasporto disponibili per fare fronte alle situazioni di emergenza di cui al presente decreto. Gli utenti hanno la responsabilita' di rendere disponibile nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari in funzione del prelievo ai punti di riconsegna, nonche' di assicurare l'applicazione della procedura per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas ai rispettivi clienti finali.

  5. Tenuto conto dell'entita' dei consumi di gas naturale, previsti in progressivo aumento nei prossimi anni per il settore termoelettrico, i produttori d'energia elettrica mediante impianti che utilizzano gas naturale, forniscono al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, tramite la societa' Terna S.p.a., i dati e le informazioni previsti nella Procedura di emergenza climatica, al fine di permettere, durante le situazioni di emergenza, una gestione razionale e tempestiva delle risorse di gas naturale, secondo le priorita' ed i tempi stabiliti nella procedura stessa.

  6. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficolta' incontrate e lo invia alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, che lo sottopone al Comitato al fine del monitoraggio dello sviluppo e della gestione dell'intera fase di emergenza, del conseguente aggiornamento della Procedura di emergenza climatica e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.

    Art. 3.

    Responsabilita' 1. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nella procedura approvata dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto e di stoccaggio alcuna penale o risarcimento ne' per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, ne' per i danni che gli utenti stessi dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilita' viene attribuita alle stesse imprese per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nella fase d'emergenza.

  7. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la formulazione della richiesta da parte dell'impresa maggiore di trasporto agli utenti di rendere massime le immissioni di gas in rete agendo sulle rispettive fonti di approvvigionamento, effettuata ai sensi della allegata Procedura di emergenza climatica, sospende automaticamente l'applicabilita' dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione stessa. Durante la fasi interessate della allegata Procedura viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi.

  8. Entro trenta giorni dal termine della fase di emergenza, le imprese di trasporto e di stoccaggio interessate renderanno disponibili al Ministero delle attivita' produttive, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e agli utenti interessati la documentazione riepilogativa sulle operazioni effettuate in relazione all'utilizzo del gas di proprieta'...

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