Approvazione della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli, denominata .

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare, l'art. 8, comma 7, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale; l'art. 28, comma 2, il quale stabilisce che il Ministero delle attivita' produttive provvede alla sicurezza, all'economicita' ed alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; l'art. 28, comma 3, il quale stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero delle attivita' produttive puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; Visto il proprio decreto del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre 2001 con cui e' stato, tra l'altro, istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il Comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza; Visto il proprio decreto del 29 ottobre 2001, con cui sono stati nominati i membri del Comitato; Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale; Considerata la necessita' di definire il ruolo, i compiti e le responsabilita' delle imprese di gas naturale che gestiscono impianti del sistema nazionale del gas naturale e degli utenti del sistema del gas naturale coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza; Ritenuto di dovere garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante ciascun anno termico, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno; Su proposta del Comitato, formulata ai sensi dell'art. 8, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 26 settembre 2001 e tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., responsabile per la trasmissione dell'energia elettrica, e degli utenti della rete nazionale di trasporto del gas naturale; Ai fini della gestione di eventuali situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, causate da condizioni climatiche sfavorevoli;

Decreta

Art. 1.

Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli

  1. E' approvata la Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, nel seguito denominata Procedura di emergenza climatica, riportata in allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

  2. La Procedura di emergenza climatica definisce gli interventi e la loro sequenza, ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della sua attuazione, per far fronte a situazioni d'emergenza, nel bilanciamento complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli.

  3. Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

    Art. 2.

    Ruoli e compiti

  4. I soggetti individuati nella Procedura di emergenza climatica hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalita' ed i tempi previsti nella procedura stessa, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, facendo riferimento al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, definita dalla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, dell'Autorita' per l'energia elettrica, e il gas, nei casi indicati dalla procedura stessa.

  5. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio sono responsabili dell'attuazione della Procedura di emergenza climatica e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla procedura stessa.

  6. Le imprese di trasporto assicurano il bilanciamento fisico della rete di trasporto, rendendo accessibili le capacita' di trasporto disponibili per fare fronte alle situazioni di emergenza di cui al presente decreto. Gli utenti hanno la responsabilita' di rendere disponibile nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari in funzione del prelievo ai punti di riconsegna, nonche' di assicurare l'applicazione della procedura per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas ai rispettivi clienti finali.

  7. Tenuto conto dell'entita' dei consumi di gas naturale, previsti in progressivo aumento nei prossimi anni per il settore termoelettrico, i produttori d'energia elettrica mediante impianti che utilizzano gas naturale, forniscono al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, tramite il Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, i dati e le informazioni previsti nella Procedura di emergenza climatica, al fine di permettere, durante le situazioni di emergenza, una gestione razionale e tempestiva delle risorse di gas naturale, secondo le priorita' ed i tempi stabiliti nella procedura stessa.

  8. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficolta' incontrate e lo invia alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, che lo sottopone al Comitato al fine del monitoraggio dello sviluppo e della gestione dell'intera fase di emergenza, del conseguente aggiornamento della Procedura di emergenza climatica e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.

    Art. 3.

    Responsabilita'

  9. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nella Procedura di emergenza climatica di cui al presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto e di stoccaggio alcuna penale o risarcimento ne' per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, ne' per i danni che gli utenti stessi dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Parimenti, nessuna responsabilita' potra' essere attribuita alle stesse imprese per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nella fase d'emergenza.

  10. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la formulazione della richiesta da parte dell'impresa maggiore di trasporto agli utenti di rendere massime le immissioni di gas in rete agendo sulle rispettive fonti di approvvigionamento, di cui al punto 6 della Procedura di emergenza climatica, sospende automaticamente l'applicabilita' dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione stessa, nonche' dei corrispettivi di scostamento presso i punti di entrata in rete degli stoccaggi e dei corrispettivi di disequilibrio di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3 della citata deliberazione.

  11. Entro trenta giorni dal termine della fase di emergenza, le imprese di trasporto e di stoccaggio interessate renderanno disponibili al Ministero delle attivita' produttive, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e agli utenti...

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