La 'mancanza' di memoria (del testimonio 'generico' in 'buonafede') non si contesta, s'aiuta!

AutoreIvan Borasi
Pagine79-81
1129
Rivista penale 12/2018
Varie
LA “MANCANZA” DI MEMORIA
(DEL TESTIMONIO “GENERICO”
IN “BUONAFEDE”)
NON SI CONTESTA, S’AIUTA!
di Ivan Borasi
Il tema, è quello dell’aiuto alla memoria lato sensu, che
tange principalmente le norme (quandanche come inter-
pretate nel diritto vivente (1)) di cui agli artt. 499 comma
5, 514 c.p.p. (2), e “supera” la mission della cross exami-
nation (3), anche secondo la “sfumatura” portata dall’art.
500 comma 1 c.p.p. (4)
Il testimonio “generico” (5), se in “buonafede” (6), ha
certamente il “benef‌icio” a “non ricordare” i fatti da valu-
tarsi (o parte di questi), e a maggior ragione quanto già
dichiarato/documentato “sugli” stessi in sede d’indagine
(7), quindi, lato sensu, il “silenzio” del testimonio “sme-
morato” (8), è meritevole di tutela (9) per l’ordinamento,
indirettamente, anche se su d’un piano differente rispetto
a quello dell’imputato, direttamente (10).
L’interesse tutelabile (11) dalle norme de quibus, porta
un conf‌litto (12) legato alla prospettiva di “recupero” d’un
dato (non v’è dicotomia colla “rettif‌ica” (13)), seppure di
parte, quasi come di conservazione (14), per cristallizzare
un risultato teleologicamente orientato alla genuinità (15).
Lo strumento processuale esigibile (16) per tale so-
luzione, colora la ricerca d’una risulta non abusiva, per
approf‌ittamento (17), anche sotto forma d’eccesso, per
sviamento (18); chiaro collegamento, deve evincersi alla
necessaria completezza (19), per quantità e qualità (20),
delle indagini preliminari (21).
Il tutto, sullo sfondo della natura operativa in traspo-
sizione di fatti, più o meno ripetibili stricto sensu (22),
attraverso una consultazione documentale, non da una
“lettura” in documentazione (23).
La distinzione tra consultazione, contestazione e let-
tura, troppo spesso risulta “confusa”, sia sul piano statico
che su quello dinamico, portando a storture del sistema
(24), non più “sostenibili” (25), in quanto derivazioni d’un
primario “eccesso gestionale” (26); l’equilibrio, in puncto,
deve partire attraverso il potere off‌icioso, sotto forma d’in-
tervento endoprocessuale (27).
La perdita d’un dato probatorio tout court, a certe con-
dizioni (id est, quando la non dispersione/conservazione
è “inutilizzabile” (28)), non solo è tollerabile, ma pure in
fecondità “auspicabile” (29).
Nell’alternativa tra l’utilizzo d’un risultato probatorio
non genuino, in quanto “inquinato” sostanzialmente, e un
non risultato, deve prevalere certo quest’ultima soluzione
(30), pure a corollario complesso dell’hearsay rule (31).
La contestazione in sostituzione della memoria, in re-
altà, non è solo “suggestiva” (32), ma nasconde il cuore
d’una domanda “nociva” (33) “suadente” o peggio “intimi-
datoria” (34), anche se “fatta propria” dal giudice (35), id
est si può permettere un ricordo, non bypassarlo (36); lo
stesso risultato, è di principio tollerabile, veruno, attraver-
so la messa in visione di documenti stricto sensu (37), re-
datti dal teste, o rispetto ai quali il teste abbia partecipato
alle operazioni di redazione (38), e precostituiti aliunde al
procedimento (39).
Praesertim, per l’aiuto alla memoria mediante consul-
tazione processuale, non vale l’equazione “tanto contenu-
to tanto utilizzato”, anche per la procedura stricto sensu;
rectius, la presenza, “legittima” (40), di “materiale” proba-
torio nel fascicolo dibattimentale, riguarda un’utilizzabili-
tà “altrimenti” (41).
La consultazione, ha come f‌inalità un ricordo autono-
mo, non della serie “se scritto è” (42); la “semplice” con-
ferma di precedenti dichiarazioni (43), “subdolamente”
nasconde una scorciatoia bidirezionale, vale a dire pel
richiedente e il richiesto (44).
La contestazione, deve riguardare il dichiarato (45),
non il vuoto di memoria (46), totale o quasi (47), salvo
che per dei soli particolari irripetibili, o sostanzialmente
tali con il trascorrere del tempo (48), e purché non via sia
in puncto un documento stricto sensu da attingere sogget-
tivamente in consultazione (49); la “preferenza”, comun-
que, della consultazione in aiuto alla memoria, è diretta-
mente proporzionale alla genuinità del dichiarato (50).
Non si deve avere “paura” della non prova (51), da “sce-
gliersi” sempre nei “confronti” delle prove sostanzialmente
“preconfezionate”, come “possono” essere rettif‌icazioni o
puntualizzazioni non “ragionate” (52).
In puncto, la prova di resistenza, ex post (53), con esito
negativo, se ad effetto contra reum (54), deve portare alla
perdita, come risultato, del dato “acquisito” (55).
Detto ciò, non signif‌ica che le contestazioni oltre i limi-
ti predetti non possano essere legittime, ma “solo” ai f‌ini
(56) d’incrinare la credibilità/attendibilità del testimonio

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