Distinzione tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina e il reato di maltrattamenti in famiglia: l"evoluzione giurisprudenziale

AutoreGiovanni Ferraro
Pagine668-669

Page 668

La sentenza in rassegna è intervenuta dopo due anni dall'ultima pronuncia1 nel tentativo di risolvere nuovamente il problema della distinzione tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.) e il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).

La Corte non ha, in questo senso, offerto particolari elementi decisivi, limitandosi a rinviare a quanto già esposto dalla precedente giurisprudenza.

Per avere una visione più chiara delle due fattispecie citate, occorre fare il punto della interpretazione delineata dalla giurisprudenza.

Tuttavia, prima di cimentarsi in questa evoluzione giurisprudenziale, è necessario esaminare brevemente la vicenda fattuale e processuale sottesa alla sentenza.

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un genitore che aveva impedito alla figlia, da quando aveva appena cinque anni, di frequentare persone di sesso maschile e di uscire di casa. Condannato in primo grado per maltrattamenti dal Tribunale di Torino, la sentenza era stata confermata anche dalla corte di appello.

L'imputato viene condannato, oltre che per i reati di ingiurie, minacce e lesioni, anche per il delitto di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli di cui all'art. 572 c.p., in quanto, sin da quando la figlia aveva quattro o cinque anni, le impediva di frequentare persone di sesso maschile nonché di uscire di casa, con l'unica eccezione di poter andare a scuola ovvero a fare la spesa.

Ricorre per cassazione adducendo, fra altri motivi che qui non rilevano, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi, invece, ad avviso della difesa, al reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina previsto dall'art. 571 c.p.

Da qui, l'annosa disputa in ordine alla distinzione dei delitti di cui agli artt. 571 e 572 c.p.

Secondo la VI Sezione della Cassazione, il regime di prevaricazione e violenza cui è stata sottoposta la persona offesa, tale da rendere intollerabili le condizioni di vita, non si concilia con le caratteristiche del delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, che presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi che, senza spingere a forme di violenza, trasmodi in abuso a cagione dell'eccesso, arbitrarietà o intempestività della misura.

Prima di entrare nel merito della questione, trattata dalla Suprema Corte, è interessante notare brevemente alcuni dei tratti comuni delle fattispecie delittuose di cui agli artt...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT