Malattie professionali e accertamento del nesso causale: la necessaria distinzione tra causalità generale e causalità individuale

AutoreMattia Miglio - Filippo Ferri
Pagine828-834
828
giur
9/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
data di insorgenza della malattia o della morte, spiegando
- in adempimento all’onere motivazionale ricordato dalla
sentenza Cozzini - che non era suff‌iciente prendere atto
della esposizione all’asbesto e della natura della patologia
patita dal lavoratore, in quanto l’accertamento peritale
aveva dimostrato che in tutti i casi sottoposti ad esame
l’esposizione nel periodo in cui il C. aveva ricoperto la
posizione di garanzia non poteva aver avuto signif‌icativa
rilevanza causale o concausale nella determinazione delle
patologie specif‌iche, stante la breve durata di tale periodo,
tanto in rapporto alla limitata durata del periodo di am-
ministrazione del C. che in rapporto alla riduzione al 50%
circa dell’attività lavorativa; e ciò anche per i casi di asbe-
stosi, nei quali la conclusione è stata dell’assenza della
prova che l’esposizione alle f‌ibre di amianto abbia inciso in
modo concretamente verif‌icabile sul prodursi dell’evento
nei singoli casi.
In relazione ai casi di tumore polmonare, la Corte di
Appello ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la
relazione causale tra l’esposizione al fattore di rischio e
l’evento dannoso in quanto non adeguatamente noti i mec-
canismi biologici attraverso i quali l’esposizione all’asbe-
sto genera il cancro.
Quanto al caso di mesotelioma, la Corte di Appello ha
assunto la tesi della patologia non dose-dipendente sulla
scorta di quanto riportato dai periti concludendo che, che
per la brevità del periodo di esposizione coincidente con la
posizione apicale del C., non sussistesse la prova che essa
abbia avuto incidenza almeno sul periodo di latenza della
malattia, abbreviandolo.
Per le placche pleuriche si è ancora una volta ritenuto
trattarsi di patologia non dose-dipendente e con un lungo
periodo di incubazione, ricordando che i periti hanno
escluso che essa possa essere correlata all’esposizione alle
f‌ibre di amianto nel periodo considerato.
8.5. Coglie il vero il ricorrente laddove ravvisa una con-
traddizione tra premesse e conclusioni nel passaggio dove
la Corte di Appello, dopo aver ricordato la rilevanza causa-
le anche del solo peggioramento della patologia, afferma
che nel caso in esame certamente è stato determinato un
aggravamento e che esso non è quantif‌icabile (pg. 22).
Ma la contraddizione è solo apparente. L’affermazione
ha chiaramente il senso dell’impossibilità di determinare
con certezza l’esistenza stessa di una reale incidenza
dell’esposizione nel periodo in considerazione sul decorso
della malattia. In altri termini, il ragionamento del Colle-
gio distrettuale appare essere stato il seguente: non essen-
do possibile quantif‌icare il grado di incidenza dell’esposi-
zione sul decorso della malattia non è possibile neanche
ritenere che tale incidenza vi sia stata.
9. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Segue al rigetto la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali. (Omissis)
Malattie pRofessionali e
acceRtaMento del nesso
causale: la necessaRia
distinzione tRa causalità
geneRale e causalità
individuale
di Mattia Miglio, Filippo Ferri
SOMMARIO
1. La vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione.
2. La necessaria distinzione tra causalità generale e causalità
singolare (o individuale). 3. Alcune obiezioni.
1. La vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Cas-
sazione
La vicenda sottoposta al vaglio di legittimità può essere
così riassunta: l’imputato, che nel 1971 aveva rivestito per
pochi mesi la carica di Amministratore Unico all’interno
di una Società operante nel settore ferroviario, viene chia-
mato a rispondere di omicidio colposo e di lesioni colpose,
rispettivamente, per aver cagionato la morte di 8 dipen-
denti e lesioni personali colpose a un nono lavoratore, tut-
ti adibiti alla realizzazione di rotabili ferroviari mediante
lavorazioni che implicavano l’uso di amianto, sia nella fase
di verniciatura a spruzzo, sia nella fase di coibentazione
delle rotabili.
Secondo la ricostruzione prospettata dalla Pubblica
Accusa, l’imputato non avrebbe adottato, limitatamente
al periodo in cui aveva rivestito il ruolo apicale all’inter-
no della Società, le dovute misure preventive f‌inalizzate
a evitare l’inalazione delle polveri di amianto durante le
fasi lavorative e tali omissioni avrebbero avuto incidenza
causale sull’insorgenza o sull’abbreviamento del periodo
di latenza delle patologie tumorali nei termini di seguito
descritti:
- due lavoratori deceduti per tumore polmonare;
- un lavoratore affetto da mesotelioma;
- i restanti 6 colpiti da placche pleuriche e asbestosi
polmonare.
Chiamata così a pronunciarsi circa la sussistenza del
nesso eziologico tra le condotte dell’imputato e l’insorgen-
za delle suddette patologie tumorali, la Corte conferma
l’esclusione della responsabilità penale dell’imputato
affermata dalla Corte d’Appello attraverso un percorso lo-
gico-argomentativo in cui non offre un’apposita soluzione
di merito alla vicenda ma, ergendosi a custode di un logos
normativo preesistente, avalla una razionalizzazione del-

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