Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

TITOLO I Istituzione della scuola superiore della magistratura
Capo I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;

Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della citata legge n. 150 del 2005, concernenti l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari nonche' nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1 dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1 dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, come pure alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 20, comma 1;

Ritenuto di conformarsi parzialmente alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine alla soppressione degli articoli 9 e 16, mediante l'eliminazione, dal novero dei casi di incompatibilita' con l'ufficio di componente del comitato direttivo e di componente dei comitati di gestione, del riferimento alla attivita' imprenditoriale o di componente di organi di amministrazione di enti pubblici e privati, fermo restando, invece, il mantenimento di tale incompatibilita', per ragioni di opportunita' ritenute non superabili e tenuto conto di come, nella parte motiva del parere, la stessa Commissione ponga in rilievo criticamente non gia' l'introduzione di casi di incompatibilita', ma l'eccessiva estensione dei medesimi, in relazione alle cariche pubbliche elettive ed alla attivita' di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati;

Ritenuto, inoltre, di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 27, comma 1, atteso che forti e non superabili ragioni di opportunita', hanno suggerito di non includere, nell'ambito dei soggetti che il comitato di gestione puo' chiamare a tenere i corsi di formazione per il passaggio dei magistrati a funzioni superiori, gli avvocati del libero foro;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Finalita' e funzioni

Art. 1

Scuola superiore della magistratura

  1. E' istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: "Scuola".

  2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.

  3. La Scuola e' una struttura didattica autonoma, con personalita' giuridica di diritto pubblico, piena capacita' di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

  4. Per il raggiungimento delle proprie finalita', la Scuola si avvale di personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti gia' nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a cinquanta unita'.

  5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, vengono individuate tre sedi della Scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

    Art. 2

    Finalita'

  6. La Scuola e' stabilmente preposta: a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della

    formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano

    attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di

    formazione dei magistrati, curando che entrambi siano attuati

    sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di

    studio e ricerca; d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro

    degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia

    giudiziaria.

  7. Per il raggiungimento delle finalita' indicate alle lettere a) e b) del comma 1, la Scuola e' composta da due distinte articolazioni.

    Capo II Istituzione della scuola superiore della magistratura
    Capo I

    Art. 3

    Statuto

  8. La Scuola e' retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno cinque componenti.

  9. La Scuola adotta regolamenti di organizzazione interna, in conformita' alle disposizioni dello statuto.

    Art. 4

    Organi

  10. Gli organi della Scuola sono: a) il comitato direttivo; b) il presidente; c) i comitati di gestione.

    Sezione II IL COMITATO DIRETTIVO

    Art. 5

    Composizione e funzioni

  11. Il comitato direttivo e' composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

  12. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalita' e all'attivita' della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonche' di controllo sul personale assegnato.

  13. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio; nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attivita' didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche' delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche.

    Art. 6

    Nomina

  14. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimita', nonche' il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti di legittimita'.

  15. Del comitato direttivo fanno altresi' parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un componente nominato dal Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi.

  16. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1, essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario.

  17. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.

    Art. 7

    Funzionamento

  18. Il comitato direttivo delibera con la presenza di almeno cinque componenti e a maggioranza relativa, salvo i casi di cui agli articoli 3, comma 1, e 11, comma 1. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il voto e' palese.

  19. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunita', dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.

    Art. 8

    Indipendenza dei componenti

  20. I componenti del comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.

    Art. 9

    Incompatibilita'

  21. Salva l'attivita' di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato direttivo e' incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o attivita' di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.

    Art. 10

    Trattamento economico

  22. L'indennita' di funzione del presidente ed il gettone di presenza dei componenti del comitato direttivo sono stabiliti, rispettivamente fino ad un massimo di Euro 20.000 annui e di Euro 600 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del...

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