Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, concernenti la modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge numero 150 del 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 ed in data 10 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre 2005 ed in data 12 gennaio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4 della citata legge numero 150 del 2005;

Ritenuto, cogliendo il significato della condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 19, comma 2, di inserire, all'articolo 55, una disposizione transitoria, allo scopo di evitare che il Consiglio superiore della magistratura sia costretto a disporre repentini mutamenti delle funzioni o, comunque, dell'incarico, rispetto a tutti i magistrati che hanno gia' maturato il periodo massimo di permanenza, con conseguenti possibili difficolta' di funzionamento degli uffici, consentendo, viceversa, al medesimo organo, uno spazio temporale, la cui durata e' mutuata da quella prevista, in materia di proroga della permanenza, dall'articolo 19, comma 1, entro il quale provvedere comunque ai mutamenti suddetti;

Ritenuto di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1, atteso che, qualora la stessa si riferisca anche alle prove scritte del concorso, il suo accoglimento determinerebbe un aumento del numero delle medesime da tre a quattro che appare estraneo ai principi e criteri di delega, nonche' inopportuno, tenuto conto del piu' ridotto rilievo, rispetto alla vita professionale del magistrato, delle materie attinenti al diritto dell'economia, rispetto alle altre tre oggetto della prova scritta; qualora la condizione debba, viceversa, intendersi come riferita esclusivamente alle prove orali del concorso, deve invece osservarsi che, nell'ambito di tali prove, lo schema prevede gia' l'inserimento delle materie, tra quelle riconducibili al diritto dell'economia, con le quali piu' frequentemente il magistrato dovra' confrontarsi nella propria vita professionale;

Ritenuto, parimenti, di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 26, comma 2, atteso che la legge di delegazione, col prevedere, all'articolo 2, comma 1, lettera l), n. 11), quale principio e criterio direttivo, che nella individuazione e valutazione dei titoli, si tenga conto prevalentemente (...) dell'attivita' prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, non esclude che, ai fini di tale individuazione e valutazione, venga attribuito rilievo, pur se non in misura prevalente, a titoli che, anche se non direttamente attinenti alla attivita' svolta come magistrato, possano tuttavia, come nel caso delle pubblicazioni di studi e ricerche apprezzabili su argomenti di carattere giuridico o di titoli di studio od ulteriori titoli attestanti qualificate esperienze tecnico-professionali, essere indicativi del livello di professionalita' raggiunto;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Concorso per uditore giudiziario

1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

  1. diritto civile;

  2. diritto penale;

  3. diritto amministrativo.

    4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

  4. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

  5. procedura civile;

  6. diritto penale;

  7. procedura penale;

  8. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

  9. diritto commerciale e industriale;

  10. diritto del lavoro e della previdenza sociale;

  11. diritto comunitario;

  12. diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

  13. di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

    5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneita' i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

    6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilita', se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

    7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneita' psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, e' operata collegialmente dalla commissione.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

    qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

    l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

    delegato al Governo se non con determinazione di principi e

    criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

    oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

    al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

    leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i

    regolamenti.

    - Il testo del comma 1, lettera a) e dei commi 3 e 4

    dell'art. 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al

    Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui

    al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il

    decentramento del Ministero della giustizia, per la

    modifica della disciplina concernente il Consiglio di

    presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di

    presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per

    l'emanazione di un testo unico.); e' il seguente:

    Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e'

    delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata

    in vigore della presente legge, con l'osservanza dei

    principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2,

    commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti

    legislativi diretti a:

    a) modificare la disciplina per l'accesso in

    magistratura, nonche' la disciplina della progressione

    economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le

    competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici

    giudiziari;.

    3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta

    giorni successivi alla scadenza del termine di cui al

    comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme

    necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti

    legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al

    medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con

    l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui

    all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,

    prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con

    essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi

    previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere

    dalla data indicata nel comma 2.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati

    nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono

    trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei

    deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte

    delle Commissioni...

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