DECRETO 7 luglio 2011 - Modalita'' e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in lingua inglese, anno accademico 2011-2012. (11A10133)

IL MINISTRO

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art.1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettere a) e 4, comma 1 e 1-bis;

Vista la legge 30 luglio 2010, n.122, articolo 44, comma 3-bis, che integra l'art. 4 della citata legge n. 264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;

Considerato che presso gli Atenei di Milano, di Pavia e di Roma «La Sapienza» risulta attivato il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia svolto in lingua inglese;

Ritenuta la necessita' di individuare una o piu' sedi estere per lo svolgimento della prova, anche per favorire la partecipazione degli studenti in un'ottica di agevolazione del processo di internazionalizzazione delle Universita' italiane;

Valutata l'opportunita' di avvalersi di un accreditato ente istituzionale riconosciuto a livello scientifico con comprovata esperienza nelle procedure selettive in lingua inglese in ambito europeo e internazionale, individuato nel Department University of Cambridge Locale Examinations Syndicate (di seguito «Cambridge Assessment»);

Sentite le Universita' interessate;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'art. 154, comma 4 e 5;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2011-2012, le modalita' ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese presso gli Atenei di Milano, di Pavia e di Roma «La Sapienza»;

Decreta:

Art. 1

Disposizioni generali

  1. Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese presso gli Atenei di Milano, di Pavia e di Roma «La Sapienza», avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

    Art. 2

    Prova di ammissione

  2. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, alla quale partecipano sia gli studenti comunitari sia gli studenti stranieri di cui all'art.26 della legge n.189/2002 citata nelle premesse sia gli studenti stranieri residenti all'estero, e' unica.

  3. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi della Cambridge Assessment .

  4. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

  5. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quaranta quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto di biologia, undici di chimica e undici di fisica e matematica.

  6. La prova di ammissione si svolge il giorno 9 settembre 2011 presso gli Atenei di Milano, di Pavia e di Roma «La Sapienza», nonche' in una o piu' sedi individuate in relazione al numero dei candidati dalla Cambridge Assessment in Londra e Cambridge. Tali sedi saranno definite entro il 22 agosto 2011 e verranno pubblicate nei siti rispettivamente del MIUR e dei predetti Atenei.

  7. La prova ha inizio alle ore 11.00 presso le sedi estere ed alle 12.00 presso gli Atenei di Milano, di Pavia, di Roma «La Sapienza». Per lo svolgimento della prova e' assegnato un tempo di due ore.

    Art. 3

    Valutazione delle prove e soglia minima di ingresso

  8. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

    1 punto per ogni risposta esatta;

    meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data;

  9. Ciascun Ateneo, al momento della redazione delle graduatorie di merito, tiene conto delle situazioni di parita' del punteggio secondo quanto segue:

    1. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;

    2. in caso di ulteriore parita', prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

    3. in caso di ulteriore parita', prevale lo studente che sia anagraficamente piu' giovane.

  10. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n.189/2002 e, nell'ambito della relativa riserva dei posti, gli studenti stranieri residenti all'estero che abbiano superato una soglia minima pari a venti.

    Art. 4

    Studenti in situazione di handicap e studenti affetti da dislessia

  11. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.

  12. Per quanto attiene agli studenti affetti da dislessia, certificati ai sensi della legge n. 170/2010 citata in premesse, e' concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in piu' rispetto a quello definito per la prova di ammissione, di cui all'art. 2, comma 6.

  13. Cambridge Assessment organizza la prova presso le sedi estere tenendo conto della situazione di handicap o di dislessia degli studenti eventualmente segnalata dagli Atenei interessati.

    Art. 5

    Trasparenza delle fasi del procedimento

  14. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

  15. I bandi di concorso definiscono le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

    Art. 6

    Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

  16. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta...

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