DECRETO 10 settembre 2013 - Approvazione della certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria. (13A07502)

IL DIRETTORE CENTRALE della finanza pubblica Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, in base al quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, fissato al 16 giugno 2013, e' sospeso per le categorie di immobili indicati nei successivi punti a), b) e c) del medesimo comma 1;

Visto il successivo comma 2, del citato articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che dispone, fino al 30 settembre 2013, un ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;

Visto il seguente comma 3, del ripetuto articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che attribuisce ad un decreto del Ministero dell'Interno il compito di determinare le modalita' e i termini con i quali i comuni possono chiedere al medesimo Ministero il rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dalla disposizione normativa in materia al 16 giugno 2013;

Visto l'articolo 1, comma 3-bis, del citato decreto legge n. 54/2013 che recita: «L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 e' estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi». Visto il successivo articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che stabilisce che in caso di mancata adozione della riforma prevista dallo stesso decreto legge entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il...

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