DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 130 - Misure per la maggiore concorrenzialita'' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell''articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0159)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art.76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art.87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia:

6. Al fine di garantire la competitivita' dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 23 maggio

2000, n. 164, al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;

b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialita' del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per l'esercizio della delega e' differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 6. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.

.

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.

214, S.O.

- La legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita', e' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante la delega al

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e'

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,

S.O.

Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.

La direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e' Pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio

1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998.

- Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 17

maggio 1999, n. 144 recante Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

Art.41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1.

Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi;

b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno

1865, n. 2359;

c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;

d) prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;

e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilita' interna conti separati per le attivita' di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attivita' non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;

f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;

g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per localita', sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma

1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti

Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il

Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti

Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

- La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, e' Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215.

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 17 della legge

4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge Comunitaria

2009:

Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive...

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