Maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1? gennaio 2007, articolo 50, comma 3, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione;

Premesso che il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto: «Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche» all'art. 50 stabilisce che:

  1. E' istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non e' deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

  2. L'addizionale regionale e' determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

  3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,90 per cento ai sensi del decreto legislativo n. 56/2000. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce puo' maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.

Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria e in particolare l'art. 4 comma 3 che prevede che gli eventuali disavanzi di gestione accertati sono coperti da norme regionali che prevedono l'introduzione di variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, in particolare l'art. 3 che prevede la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002 fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, in particolare l'art. 2 comma 21 che proroga la sospensione sopra detta fino al 31 dicembre...

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