DECRETO 20 luglio 2012 - Modalita'' di individuazione del maggior gettito da riservare all''Erario, ai sensi dell''art. 2, comma 36 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell''art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge ...

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

e

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 36, primo periodo, del citato decreto legge n. 138 del 2011, il quale dispone che le maggiori entrate derivanti dallo stesso decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale;

Visto lo stesso art. 2, comma 36, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, in forza del quale con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto, in particolare, l'art. 48, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che le maggiori entrate erariali derivanti dallo stesso decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale;

Visto lo stesso art. 48, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione;

Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", nonche' gli articoli da 2 a 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, concernente la "Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta", nella quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante la "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" ed, in particolare, gli articoli da 69 a 75-bis nei quali sono indicate le quote dei tributi erariali spettanti alla regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente le "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale";

Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia", ed, in particolare, l'art. 49 nel quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente le "Norme di attuazione dello...

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