LEGGE REGIONALE 12 aprile 2011, n. 8 - Attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 e ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 13 aprile 2011

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni 1. Dopo il comma 5 quinquiesdecies dell'art. 29 della 1.r.

25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

'5 sexiesdecies. Al fine di concorrere, nell'ambito regionale, agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in mate¬ria di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, il Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria, nella propria autonomia, ottempera volontariamente al medesimo articolo, mediante le disposizioni contenute nei commi successivi.

5 septiesdecies. Le indennita' previste dall'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni) e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 7 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) e suc-cessive modificazioni ed integrazioni sono ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Ai fini dell'adeguamento dell'indennita' del Difensore Civico regionale, rimangono ferme le previsioni di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico), come modificate dall'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e successive modificazioni ed integrazioni che prevedono, con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, che al Difensore Civico sia corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennita' annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali;

detto compenso comprende anche l'esercizio in via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, da parte del Difensore Civico, delle funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h) i) e j) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e...

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