LEGGE REGIONALE 27 maggio 2011, n. 15 - Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e modifica all'articolo 67 della legge regionale n. 1/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 35 dell'8 giugno 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi e finalita' 1. La regione Abruzzo riconosce e ravvisa la fondamentale importanza dei principi di legalita', trasparenza, eticita', lealta' e correttezza nell'affidamento, esercizio ed espletamento dei servizi di pubblica utilita' e della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

  1. La regione Abruzzo, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 ed in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), con la presente legge disciplina gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti di cui all'art. 2, sottoposti alle responsabilita' e alle sanzioni derivanti dal decreto legislativo n. 231/2001, al fine di realizzare i presupposti per l'esenzione della responsabilita' amministrativa per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

    Art. 2

    Soggetti 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti dipendenti e strumentali della regione, con o senza personalita' giuridica, ai consorzi, alle agenzie ed alle aziende regionali, nonche' alle societa' controllate e partecipate dalla regione ad esclusione degli enti pubblici non economici, nel rispetto dell'autonomia statutaria di cui alla disciplina civilistica in materia.

    Art. 3

    Adozione dei modelli di organizzazione, di gestione e controllo 1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'art. 2 adottano modelli di organizzazione, di gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231/2001, che prevedono, in relazione alla natura dei servizi e delle attivita' svolte ed alla dimensione dell'organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento della propria attivita' nel rispetto della legalita', della eticita' e della trasparenza, nonche' a scoprire ed eliminare preventivamente e tempestivamente eventuali situazioni...

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