DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 maggio 2011, n. 99 - Regolamento per la concessione di contributi a sostegno della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilita' individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 14.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 18 maggio 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2010 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo) e in particolare l'art. 16, cosi' come sostituito dall'art. 2 comma 65 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2011);

Atteso che, ai sensi della novellata disciplina, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di sistemi per la mobilita' individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combusti polveri, nonche' allo sviluppo di sistemi con caratteristiche equivalenti aventi la funzione di ridurne consumi ed emissioni;

Atteso che, per promuovere la realizzazione dei suindicati progetti, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Universita' regionali e agli organismi di ricerca aventi sede o unita' locale nella regione Friuli Venezia Giulia, contributi fino a copertura del 70 per cento della spesa ammissibile;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 21 aprile 2011 con la quale e' stato approvato il 'Regolamento per la concessione di contributi a sostegno della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilita' individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 14';

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento per la concessione di contributi a sostegno della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilita' individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 14', nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilita' individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 14.

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento definisce, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo), per la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di sistemi per la mobilita' individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combusti polveri, nonche' allo sviluppo di sistemi con caratteristiche equivalenti aventi la funzione di ridurne consumi ed emissioni, non costituenti aiuti di Stato in conformita' alla 'Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione' 2006/C 323/01.

Art. 2.

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

  1. RICERCA INDUSTRIALE: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

  2. SVILUPPO SPERIMENTALE: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.

    Tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili. Costituiscono inoltre sviluppo sperimentale aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

  3. INNOVAZIONE: si intende:

    1) innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

    2) innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

  4. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie di carattere non economico tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione. Affinche' il trasferimento possa ritenersi di carattere non economico devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni:

    1) tutti i redditi provenienti dalle attivita' di trasferimento sono reinvestiti nelle attivita' principali dei beneficiari;

    2) Il trasferimento e' di natura interna, quando la gestione della conoscenza dei beneficiari e' svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un beneficiario o congiuntamente con altri beneficiari, ovvero, di natura esterna. Nel caso in cui il trasferimento tecnologico sia di natura esterna, l'attivita' puo' ritenersi di carattere non economico qualora il soggetto beneficiario dimostri di aver svolto l'attivita' di trasferimento tecnologico a favore di un destinatario finale a titolo gratuito e di non avere ricevuto alcun vantaggio economico in quanto il finanziamento ricevuto per tale attivita' e' stato integralmente trasmesso al destinatario finale. In tal caso il soggetto beneficiario e' tenuto ad applicare le disposizioni relative agli aiuti di stato nei confronti del destinatario finale. Le attivita' di natura esterna per le quali il soggetto beneficiario riceve una remunerazione appropriata per le stesse e applica i normali prezzi di mercato sono considerate attivita' di natura economica e pertanto non ammissibili a finanziamento.

  5. SEDE: la sede principale o unita' locale in cui si svolge in modo effettivo e continuativo l'attivita' oggetto del contributo;

  6. COLLABORAZIONE: la situazione, oggetto di uno specifico accordo contenente quanto previsto dall'art. 4, comma 4, in cui due o piu' partner, dei quali almeno uno appartenente ai beneficiari previsti dall'art. 3, partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati. Il subappalto non e' considerato come una collaborazione effettiva.

  7. PROGETTI CONGIUNTI: progetti presentati, in collaborazione con imprese, enti pubblici territoriali, altri soggetti diversi dai beneficiari, da almeno due beneficiari previsti dall'art. 3, comma 1, che intendano costituire un'associazione temporanea di scopo;

  8. COFINANZIAMENTO: costo afferente al progetto non oggetto di...

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