DIRETTIVA 27 gennaio 2012 - Modifiche alla direttiva 2 maggio 2006, recante: «Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze». (12A04686)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2010, registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2010, Reg. n. 19, foglio n. 24, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli e' stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose»;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 maggio 2006 recante «Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze» ed in particolare il capitolo 3 - Incidenti aerei;

Visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE;

Ravvisata la necessita' di dare attuazione al regolamento (UE) n. 996/2010 sopra citato ed, in particolare, all'art. 21 recante «Assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari»;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

Emana la seguente direttiva:

Al fine di dare attuazione al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile ed, in particolare, all'art. 21 recante «Assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari», il capitolo 3 - «Incidenti aerei» della direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 maggio 2006 citata in premessa e' sostituito dal seguente:

3. Incidenti aerei - All'interno del perimetro aeroportuale, o comunque nell'area di giurisdizione aeroportuale.

3.1 La comunicazione dell'evento e il flusso informativo.

La Torre di controllo o, ove questa non fosse presente, il competente fornitore dei servizi del traffico aereo, registrato l'evento:

informa ed attiva i servizi aeroportuali di pronto intervento e di soccorso, ivi compreso il gestore aeroportuale, per le azioni di competenza;

ne da' comunicazione alla direzione aeroportuale ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) vigila sull'attuazione delle procedure del piano di emergenza aeroportuale ed informa l'ufficio territoriale del Governo - Prefettura, le sale operative di protezione civile degli enti locali competenti per il territorio e l'ANSV.

Gli enti ed organizzazioni interni ed esterni all'aeroporto agiscono in accordo a quanto previsto dal piano di emergenza aeroportuale, a sua volta definito in aderenza alla normativa dell'ENAC.

Inoltre, le sedi aeroportuali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilita' informano ed aggiornano costantemente le rispettive sale operative territoriali, che potrebbero comunque ricevere analoga comunicazione dell'incidente dal territorio:

112 Arma dei Carabinieri;

113 Polizia di Stato;

115 Vigili del Fuoco;

118 Emergenza sanitaria;

117 Guardia di Finanza;

1515 Corpo Forestale;

1530 Guardia Costiera.

Ciascuna sala operativa territoriale delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilita', secondo le modalita' previste dalle proprie procedure:

allerta le proprie strutture territoriali per l'eventuale intervento di mezzi e uomini di supporto;

contatta le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio...

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