REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2011, n. 5 - Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 25 maggio 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento da attuazione a quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia).

  1. Possono accedere agli interventi di cui al presente regolamento le famiglie residenti o domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale.

    Art. 2

    Elementi che determinano la vulnerabilita' della famiglia 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art.

    7, comma 1 della legge regionale n. 13/2010 per famiglia vulnerabile si intende il nucleo familiare che presenta contestualmente:

    1. in relazione allo status anagrafico: un profilo sociale ricompreso tra:

      1) famiglia con figli;

      2) famiglia numerosa composta da un minimo di quattro componenti;

      3) madre o padre con figli;

      4) famiglia unipersonale;

    2. in relazione allo status economico: un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), aggiornato al momento della presentazione della richiesta dell'intervento, ricompreso fra € 7.500,00 e € 23.000,00;

    3. in relazione all'insorgenza di una situazione sociale di rischio: il verificarsi di una o piu' delle seguenti situazioni di disagio, di cui all'art. 7, comma 4 della legge regionale n. 13/2010:

      1) la nascita di un altro figlio o affido o adozione;

      2) la riduzione o la perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare;

      3) l'inabilita' temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi eccedenti la copertura assicurativa o in assenza di garanzie assicurative individuali;

      4) la scomposizione della famiglia derivante da separazione giudiziale o consensuale o di fatto;

      5) l'insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza;

      6) la perdita o la difficolta' di accesso all'alloggio;

      7) l'ingresso e la frequenza dei figli nel circuito dell'istruzione;

      8) la presenza o l'insorgenza in famiglia di una condizione di non autosufficienza.

  2. Le situazioni di disagio di cui al comma 1, lettera c) sono autocertificate dalla persona di riferimento del nucleo familiare che presenta la domanda per accedere agli interventi di cui al presente regolamento.

    Art. 3

    Definizione tipologie di interventi 1. Gli interventi di cui all'art. 7, comma 2 della legge regionale n. 13/2010 riguardano:

    1. l'erogazione economica a fronte di spese sostenute per i beni e servizi essenziali della persona e della famiglia ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 13/2010;

    2. le agevolazioni per le tariffe e/o costi correlati al godimento di servizi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 13/2010, quali:

      1) servizi idrici integrati;

      2) gas per uso domestico e riscaldamento;

      3) energia elettrica;

      4) servizio di igiene ambientale o la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

    3. le agevolazioni, tramite convenzioni con produttori e distributori, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 13/2010 per:

      1) costi sostenuti per la fruizione di servizi di aiuto alla persona, quali minori e anziani autosufficienti;

      2) costi per l'ingresso o la frequenza nel circuito dell'istruzione primaria, secondaria ed universitaria dei figli;

    4. l'integrazione al canone di...

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