LEGGE REGIONALE 19 maggio 2011, n. 8 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 recante l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 2° supplemento del 20 maggio 2011 al numero 20 del 19 maggio 2011) Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 18 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30

  1. L'art. 18 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 'Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali') e' sostituito dal seguente:

    'Art. 18. (Norma transitoria) - 1. In sede di prima costituzione del CAL, non si applicano gli articoli 2, comma 2, 4, 5, 6, comma 1 e 7, comma 3, secondo periodo.

  2. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), sono costituite due assemblee composte rispettivamente dai presidenti delle comunita' montane e dai presidenti delle comunita' collinari. Le assemblee sono convocate e presiedute senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale il quale, in apertura della seduta, raccoglie le candidature. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parita', e' eletto il piu' anziano.

    Ai fini della surroga dei componenti decaduti e' altresi' predisposta una graduatoria sulla base dei voti ottenuti.

  3. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e f), sono designati da una assemblea composta dai presidenti regionali, o da un loro delegato, delle associazioni rappresentative degli enti locali ANCI, Lega Autonomie locali, UNCEM e ANPCI, convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale, e sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica.

  4. L'assemblea di cui al comma 3 e' regolarmente costituita con l'intervento di almeno tre presidenti regionali o loro delegati.

  5. Al fine di pervenire alle designazioni di cui al comma 3, ciascun presidente, in apertura della seduta, presenta un elenco, di non meno di quattordici e non piu' di trentatre candidati, di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo, previamente deliberato dall'associazione di appartenenza.

  6. Se l'assemblea di cui al comma 3 non perviene alle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni, la riconvoca. Al termine della seconda seduta, se non sono state effettuate le designazioni di uno o piu' componenti, il Presidente del Consiglio...

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