D.M. 22 maggio 2013

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Rivista penale 7-8/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.M. 22 maggio 2013. Regole procedurali di carattere
tecnico operativo per l’attuazione del sistema di inter-
connessione tra il Sistema informativo del casellario
(SIC) e il Sistema integrato dell’esecuzione e della sor-
veglianza (SIES) (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 128
del 3 giugno 2013) .
1. (Ambito di applicazione e contenuto) . 1. Il presente
decreto stabilisce le modalità tecnico operative per con-
sentire la trasmissione diretta e l’acquisizione sul SIC dei
provvedimenti giudiziari della magistratura di sorveglian-
za gestiti sul sistema SIUS, che sono oggetto di iscrizione
nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del T.U., non-
chè le modalità per consentire l’acquisizione automatica e
l’aggiornamento dei titoli esecutivi iscritti sul SIC da parte
degli uff‌ici del pubblico ministero collegati al SIEP.
2. La trasmissione e l’acquisizione avviene attraverso
un sistema di interconnessione tra SIC e SIES (sistemi si-
tuati all’interno del dominio giustizia) realizzato in piena
conformità delle regole tecniche e secondo gli standard e
le regole dell’infrastruttura della sicurezza posta in essere
dal Ministero della giustizia. L’interconnessione avviene
tramite protocollo SSL e l’utilizzo di certif‌icati di f‌irma
digitale necessari per la mutua autenticazione.
3. Il Tribunale di sorveglianza e l’Uff‌icio di sorveglianza
e gli uff‌ici del pubblico ministero assumono, ai sensi del-
l’art. 15 del T.U., le funzioni di uff‌icio iscrizione, ai quali è
demandata anche la competenza sulle attività necessarie
per la gestione eventuale dei provvedimenti giudiziari
direttamente sul SIC.
4. Per l’utilizzo dell’interconnessione tra i sistemi SIC e
SIES sono utilizzate le infrastrutture tecnologiche messe
a disposizione dalla Direzione generale per i sistemi infor-
mativi automatizzati del Ministero della giustizia.
5. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della
giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui
ambito è istituito l’uff‌icio centrale per quanto riguarda il
SIC e, per il SIES, quanto agli apparati tecnologici, il Di-
partimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi, nel cui ambito è istituita la direzione generale
per i sistemi informativi automatizzati.
2. (Def‌inizioni) . 1. Ai f‌ini dell’applicazione del presente
decreto le def‌inizioni, se non diversamente ed espressa-
mente indicato:
a) «SIC» o «sistema» è il sistema informativo automa-
tizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi
pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative di-
pendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti degli
illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 3 T.U.) .
Il controllo e la gestione del sistema e delle banche dati
è demandato all’uff‌icio del casellario centrale (art. 19
T.U.);
b) «Sistema SIES» è il sistema informativo dell’ese-
cuzione penale che la Direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia
ha concepito allo scopo di informatizzare tutte le attivi-
tà connesse all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari
delle Procure, dei Tribunali di sorveglianza, degli Uff‌ici di
sorveglianza e degli uff‌ici del giudice dell’esecuzione. In
particolare l’applicativo SIES è segmentato in tre sottosi-
stemi: il sistema informativo esecuzioni penali (SIEP) , il
sistema informativo uff‌ici di sorveglianza (SIUS) e il si-
stema informativo giudice dell’esecuzione (SIGE) .
c) «Sistema SIUS» è il sistema che gestisce tutte le
attività connesse ai procedimenti della magistratura della
sorveglianza;
d) «Sistema SIEP» è il sistema che gestisce tutte le
attività dei procedimenti del pubblico ministero;
e) «sistema di interconnessione SIC/SIES» è l’insieme
del software, hardware e reti di trasmissione che collega-
no i sistemi SIC ed il sistema SIES (sottosistemi SIEP e
SIIUS) posti all’interno del dominio della giustizia;
f) «servizio web» è l’insieme dei moduli software realiz-
zati sui due sistemi SIC e SIES, basati sulla cooperazione
applicativa e sulla tecnologia cosiddetta Web Service, per
i f‌ini del presente decreto;
g) «modulo WEB/SIC-SIES» o «servizio applicativo di
interoperabilità» è l’applicazione che consente diretta-
mente dei sistemi fonte (SIEP e SIUS) di consultare la
banca dati del sistema del casellario per i f‌ini del presente
decreto;
h) «uff‌icio iscrizione SIUS/SIEP» o «uff‌icio SIUS/
SIEP» è il Tribunale di sorveglianza, l’Uff‌icio di sorve-
glianza e l’uff‌icio del pubblico ministero che assume, ai
sensi dell’art. 15 del T.U., le funzioni di uff‌icio iscrizione,
al quale è demandata anche la competenza sulle attività
necessarie per la gestione eventuale dei provvedimenti
giudiziari direttamente sul SIC;
i) «Utente SIUS/SIEP» è l’utente autorizzato dall’uff‌i-
cio giudiziario ad accedere al sistema SIUS o SIEP e abili-
tato ad effettuare le operazioni di cui al presente decreto;

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