D.M. 22 maggio 2013

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Arch. nuova proc. pen. 5/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.M. 3 aprile 2013, n. 48. Regolamento recante modif‌iche al
D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozio-
ne nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 107 del 9 maggio 2013).
1. (Modif‌iche all’articolo 18 del decreto del Ministro della giusti-
zia 21 febbraio 2011 n. 44). 1. L’articolo 18 del decreto del Ministro
della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18 (Notif‌icazioni per via telematica eseguite dagli
avvocati) 1. L’avvocato che procede alla notif‌icazione con moda-
lità telematica ai sensi dell’articolo 3 bis della legge 21 gennaio
1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certif‌icata
documenti informatici o copie informatiche, anche per immagi-
ne, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei
formati consentiti dalle specif‌iche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notif‌icazione delle com-
parse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma,
del codice di procedura civile, la notif‌icazione è effettuata me-
diante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite
ai sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione
degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi
telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine
dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione
prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazio-
ne digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale
nella relazione di notif‌icazione, a norma dell’articolo 3 bis, com-
ma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui
si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separa-
to allegato al messaggio di posta elettronica certif‌icata mediante
il quale l’atto è notif‌icato. La disposizione di cui al periodo pre-
cedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata
su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche
per immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3
bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella com-
pleta, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.».
2. (Clausola di invarianza). 1. Dall’attuazione del presente de-
creto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
II
D.M. 22 maggio 2013. Regole procedurali di carattere tecnico
operativo per l’attuazione del sistema di interconnessione tra
il Sistema informativo del casellario (SIC) e il Sistema inte-
grato dell’esecuzione e della sorveglianza (SIES) (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 128 del 3 giugno 2013).
1. (Ambito di applicazione e contenuto). 1. Il presente decreto
stabilisce le modalità tecnico operative per consentire la trasmis-
sione diretta e l’acquisizione sul SIC dei provvedimenti giudiziari
della magistratura di sorveglianza gestiti sul sistema SIUS, che
sono oggetto di iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi del-
l’art. 3 del T.U., nonchè le modalità per consentire l’acquisizione
automatica e l’aggiornamento dei titoli esecutivi iscritti sul SIC
da parte degli uff‌ici del pubblico ministero collegati al SIEP.
2. La trasmissione e l’acquisizione avviene attraverso un
sistema di interconnessione tra SIC e SIES (sistemi situati
all’interno del dominio giustizia) realizzato in piena conformità
delle regole tecniche e secondo gli standard e le regole dell’in-
frastruttura della sicurezza posta in essere dal Ministero della
giustizia. L’interconnessione avviene tramite protocollo SSL e
l’utilizzo di certif‌icati di f‌irma digitale necessari per la mutua
autenticazione.
3. Il Tribunale di sorveglianza e l’Uff‌icio di sorveglianza e gli
uff‌ici del pubblico ministero assumono, ai sensi dell’art. 15 del
T.U., le funzioni di uff‌icio iscrizione, ai quali è demandata anche
la competenza sulle attività necessarie per la gestione eventuale
dei provvedimenti giudiziari direttamente sul SIC.
4. Per l’utilizzo dell’interconnessione tra i sistemi SIC e SIES
sono utilizzate le infrastrutture tecnologiche messe a disposizio-
ne dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatiz-
zati del Ministero della giustizia.
5. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della giu-
stizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito
è istituito l’uff‌icio centrale per quanto riguarda il SIC e, per il
SIES, quanto agli apparati tecnologici, il Dipartimento dell’or-
ganizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel cui
ambito è istituita la direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati.
2. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini dell’applicazione del presente decreto
le def‌inizioni, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) «SIC» o «sistema» è il sistema informativo automatizzato
del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti,
dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da reato (art. 3 T.U.). Il controllo e la gestione del
sistema e delle banche dati è demandato all’uff‌icio del casellario
centrale (art. 19 T.U.) ;
b) «Sistema SIES» è il sistema informativo dell’esecuzione
penale che la Direzione generale dei sistemi informativi auto-
matizzati del Ministero della giustizia ha concepito allo scopo
di informatizzare tutte le attività connesse all’esecuzione dei
provvedimenti giudiziari delle Procure, dei Tribunali di sorve-
glianza, degli Uff‌ici di sorveglianza e degli uff‌ici del giudice del-
l’esecuzione. In particolare l’applicativo SIES è segmentato in
tre sottosistemi: il sistema informativo esecuzioni penali (SIEP)
, il sistema informativo uff‌ici di sorveglianza (SIUS) e il sistema
informativo giudice dell’esecuzione (SIGE).
c) «Sistema SIUS» è il sistema che gestisce tutte le attività
connesse ai procedimenti della magistratura della sorveglianza;

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