D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

AutoreIvan Borasi
Pagine188-213
APPENDICE NORMATIVA
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5.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) (Suppl. ord. alla
Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 139 del 15 giugno 2002), e avviso di retti-
f‌ica in Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 286 del 6 dicembre 2002.
(Estratto)
PAR T E III
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
TIT O L O I
DISPOSIZIONI GENERALI
SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
NEL PROCESSO PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVO,
CONTABILE E TRIBUTARIO
CA P O I
ISTITUZIONE DEL PATROCINIO
74 (L). Istituzione del patrocinio. – 1. È assicurato il patrocinio nel processo
penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condanna-
to, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, re-
sponsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, con-
tabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del citta-
dino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infon-
date.
75 (L). Ambito di applicabilità. – 1. L’ammissione al patrocinio è valida per
ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, deri-
vate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella
fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e
opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di
sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorve-
glianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore
o da un consulente tecnico.
CA P O II
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE
AL PATROCINIO
76 (L). Condizioni per l’ammissione. 1. Può essere ammesso al patrocinio
chi è titolare di un reddito imponibile ai f‌ini dell’imposta personale sul reddito,
risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 (1).
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il co-
niuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi con-
seguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso
l’istante.
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Appendice normativa
3. Ai f‌ini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei
redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone f‌isiche
(IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad
imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa
diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente
sono in conf‌litto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui
conviventi.
4 bis. Per i soggetti già condannati con sentenza def‌initiva per i reati di cui
agli articoli 416 bis del codice penale, 291 quater del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitata-
mente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo
nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416 bis ovvero al f‌ine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, ai soli f‌ini del presente decreto, il reddito si ritiene supe-
riore ai limiti previsti (2) (3).
4 ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609 bis, 609 quater e 609
octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai
limiti di reddito previsti dal presente decreto (4).
(1) L’originario importo di euro 9.296,22 è stato da ultimo così aggiornato dal
D.M. 20 gennaio 2009.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 16 aprile 2010, ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui, stabilendo
che per i soggetti già condannati con sentenza def‌initiva per i reati indicati nella
stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al
patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.
(3) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 12 ter, comma 1, lett. a), del D.L.
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modif‌icazioni, nella L. 24 luglio 2008,
n. 125.
(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 4 del D.L. 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modif‌icazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.
77 (L). Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione. – 1. I limiti di
reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dal-
l’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
verif‌icatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle f‌inanze.
CA P O III
ISTANZA PER L’AMMISSIONE
AL PATROCINIO
78 (L). Istanza per l’ammissione. – 1. L’interessato che si trova nelle condi-
zioni indicate nell’articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in
ogni stato e grado del processo.
2. L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sotto-
scrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo

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