D.L. 21 maggio 2013, n. 54

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5/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
2) i redditi derivanti da tale attività rientrino o meno tra
quelli professionali assoggettabili a contribuzione a favore della
Cassa Nazionale di previdenza dei Dottori Commercialisti;
3) l’iscritto sia tenuto, a dimostrare di aver svolto tale attività
per almeno un anno nel periodo antecedente l’entrata in vigore
del provvedimento in commento al f‌ine di continuare a svolger-
la, ovvero, in mancanza, a frequentare un corso di formazione
iniziale e a svolgere formazione periodica in materia di ammini-
strazione di condominio come richiesto dall’art. 71 bis, comma
1, lett. g) , disp. att. trans. c.c. per avviare tale attività; in tale
ultimo caso, si chiede se la formazione debba essere svolta da
enti accreditati presso l’Ordine di appartenenza.
Con riferimento alle questioni si osserva quanto segue.
Si conferma, innanzitutto, che l’amministrazione di condo-
mini non costituisce, alla luce dell’art. 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 attività incompatibile con
l’esercizio dell’attività professionale; né la normativa di riferi-
mento vieta ad un soggetto che già svolge la libera professione
di svolgere tale attività. A ben vedere, infatti, l’attività di am-
ministrazione di condomini, alla luce dell’art. 1, comma 2, lett.
a) , del D.L.vo n. 139/2005 rientra a pieno titolo tra le attività
tipiche della professione di Dottore Commercialista e di Esperto
Contabile.
Ciò premesso, con riferimento alla prima delle questioni sol-
levate, si evidenzia che le disposizioni di cui alla legge n. 4 del 14
gennaio 2013, che disciplina le c.d. professioni non organizzate
in Ordini e Collegi, si applicano esclusivamente a quei soggetti
che svolgono attività economicamente signif‌icative e che non
risultano iscritti ad Albi professionali. In particolare l’art. 1,
comma 3, prescrive a carico di tali soggetti, l’obbligo di indicare,
in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, l’espresso
riferimento agli estremi della legge n. 4/2013.
La ratio della legge n. 4/2013 è da ricercarsi nella volontà
del Legislatore di inquadrare in un sistema di regole minime
quei soggetti che operano (svolgendo attività spesso economi-
camente rilevanti) senza la tutela derivante dall’appartenenza
ad un Ordine professionale. Come può osservarsi, dunque, risul-
tano esclusi dall’ambito applicativo del provvedimento i Dottori
commercialisti e gli esperti contabili, che svolgono attività il cui
esercizio presuppone l’iscrizione ad un Albo professionale con il
conseguente assoggettamento alle ben più stringenti norme di
legge e deontologiche previste dall’Ordinamento professionale.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene, pertanto che l’iscrit-
to non sia tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 1,
comma 3 del citato provvedimento.
Per quanto riguarda l’inquadramento f‌iscale dei redditi deri-
vanti dall’attività di amministrazione di condomini, si ritiene che
l’attività di amministratore, al pari dell’attività professionale, ge-
neri reddito di lavoro autonomo: l’amministratore di condominio
che eserciti in modo professionale l’attività di amministrazione
è dunque soggetto alla relativa disciplina Irpef. In tal caso si
applicano anche tutti gli obblighi previsti dalle norme Iva (fat-
turazione, tenuta dei registri Iva, versamento dell’Iva periodica,
dichiarazione, etc.). Pertanto, come già osservato, considerato
che l’amministrazione di condominio rientra tra le attività tipi-
che della professione, si ritiene che i redditi derivanti da tale
attività siano da inquadrarsi tra quelli di natura professionale
assoggettabili a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di
previdenza di Categoria.
In riferimento all’ultima questione sollevata, si evidenzia che
lo svolgimento di “attività di formazione periodica in materia
condominiale” indicato dall’art. 71 bis disp. att. c.c., primo com-
ma, lett. g) , (disposizione recentemente introdotta dall’art. 25,
comma 1, della legge n. 220 dell’11 dicembre 2012) , non rientra
fra quei requisiti la cui perdita comporta, a norma del successivo
quarto comma, la cessazione dell’incarico. Il mancato adempi-
mento all’obbligo formativo apparirebbe, pertanto, non avere
conseguenze sul piano della validità ed eff‌icacia del rapporto di
mandato tra amministratore e condominio. Pertanto, allo stato
attuale, non risulta determinato neppure il contenuto di tale
requisito richiesto all’amministratore, come pure di quello, po-
sto dalla medesima disposizione, relativo alla necessità di aver
“frequentato un corso di formazione iniziale”.
IV
D.L. 21 maggio 2013, n. 54. Interventi urgenti in tema di sospen-
sione dell’imposta municipale propria, di rif‌inanziamento di
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di la-
voro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazio-
ni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri
del Governo (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 117 del 21 maggio
2013) convertito, con modif‌icazioni, nella L. 18 luglio 2013, n.
85(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 168 del 19 luglio 2013).
1. (Disposizioni in materia di imposta municipale propria).
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’im-
posizione f‌iscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la di-
sciplina del tributo comunale sui rif‌iuti e sui servizi, volta, in par-
ticolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva
a livello statale e locale, e la deducibilità ai f‌ini della determi-
nazione del reddito di impresa dell’imposta municipale propria
relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’anno
2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale pro-
201, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fab-
bricati classif‌icati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denomi-
nati, aventi le stesse f‌inalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13,
commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modif‌icazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria
di cui all’articolo 222 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modif‌icato, per l’anno 2013, dall’articolo 1, comma 9,
del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incremen-
tato f‌ino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per
ciascun comune, dall’allegato A, pari al cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comu-
ni, per l’anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali
e relative pertinenze;
b) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta municipale
propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per
l’anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera
b) e c) del comma 1.
2 bis. I comuni che ricorrono all’anticipazione di tesoreria
esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono

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