CIRCOLARE 21 dicembre 2005, n. 49 - Modalita' per la concessione degli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati per la campagna 2005/2006 (articolo 24, regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio)

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle Filiere agricole ed agroalimentari - Ispettorato centrale repressione frodi Al Comando Carabinieri politiche agricole Al Comando Carabinieri per la Sanita' Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni Agli assessorati dell'agricoltura delle province di Trento e Bolzano All'Istituto regionale della vite e del vino Al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane Comando generale Guardia di finanza.

Ufficio operativo Agli organismi di rappresentanza

1. Riferimenti normativi.

Normativa comunitaria.

Regolamento CE 1493/99 del 17 maggio 1999.

Relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento CE 1622/00 del 24 luglio 2000.

Fissa talune modalita' d'applicazione del regolamento 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

Regolamento CE 1623/00 del 25 luglio 2000.

Riguarda le modalita' del regolamento 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

Regolamento CE n. 884/01 del 24 aprile 2001.

Stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

Regolamento CE n. 1282/01 del 28 giugno 2001.

Riguarda modalita' di applicazione del regolamento 1493/99 del Consiglio per quanta riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.

Normativa nazionale.

Decreto ministeriale del 30 luglio 2003.

Modalita' di applicazione del regolamento 1622/00 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

Decreto ministeriale del 26 luglio 2000.

Termini e modalita' per la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate.

2. Premessa.

Il regolamento CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 ha disposto la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di cui all'art. 24 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99; per la campagna 2005/2006 e' autorizzata la conclusione dei relativi contratti a lunga durata nel periodo dal 16 dicembre 2005 al 15 febbraio 2006.

Con la presente circolare si forniscono i necessari chiarimenti e istruzioni per la corretta applicazione della misura ai produttori aventi sede legale (per le persone giuridiche) o residenza (per le persone fisiche) nelle regioni italiane diverse dalla Toscana o dal Veneto, nelle quali sono competenti i rispettivi Organismi pagatori riconosciuti.

Per Organi delegati al controllo si intendono gli Uffici regionali dell'agricoltura a livello provinciale competenti per territorio.

L'importo dell'aiuto e' fissato per giorno e per ettolitro; euro 0,01544 per vini da tavola; euro 0,01837 per i mosti; euro 0,06152 per i mosti di uve concentrati; euro 0,06152 per i mosti di uve concentrati rettificati.

3. Contratti di magazzinaggio: termini e soggetti contraenti.

I produttori singoli o associati, cosi' come individuati dall'art.

26 del regolamento CE n. 1623/2000, i quali intendano concludere con l'Organismo pagatore AGEA, contratti di magazzinaggio a lunga durata per determinati quantitativi dei suddetti prodotti vinicoli di loro proprieta', devono presentare al delegato Organo di controllo (attualmente gli Uffici provinciali degli Assessorati regionali dell'agricoltura) specifica domanda dal 16 dicembre 2005 al 15 febbraio 2006.

Considerato che l'art. 31 del succitato regolamento CE 1623/2000 prevede al comma 2 che il primo giorno del periodo di magazzinaggio non puo' essere posteriore al 16 febbraio, i produttori che intendano concludere i contratti entro il succitato termine del 16 febbraio senza incorrere nel rischio di mancata stipulazione dello stesso, dovranno presentare le domande in questione entro il 5 febbraio precedente. Cio' al fine di assicurare al competente Organismo di controllo delegato i tempi tecnici minimi necessari per l'espletamento delle attivita' propedeutiche alla stipulazione del contratto.

La domanda per la conclusione del contratto deve essere compilata esclusivamente su apposito modulo numerato con un codice identificativo univoco a barre, predisposto dall'Agea.

Per facilitare il reperimento di tale modello, l'Agea ha predisposto sul sito internet «www.sian.it» una funzione disponibile per la stampa del modello in bianco (fino ad un massimo di 10 modelli per ogni accesso), nell'Area «Modulistica», dal quale potra' essere stampato gratuitamente.

Il modulo dovra' essere utilizzato in originale in quanto il codice a barre fungera' da identificativo unico.

Si fa presente che, in ogni caso, sul modulo di domanda la ditta richiedente dovra' indicare il proprio numero di codice fiscale, perche' la mancata indicazione del soggetto costituisce irregolarita' della domanda e impedisce l'identificazione.

Requisiti necessari per la stampa della modulistica, da qualsiasi postazione munita di personal computer collegato alla rete internet, sono i seguenti

Adobe Acrobat Reader 5.5 (o superiore); Internet Explorer 5.5 (o superiore) oppure; Mozilla Firefox 0.8 (o superiore) oppure; Netscape 7.1 (o superiore).

Il Modulo di domanda potra' comunque essere eventualmente e gratuitamente scaricato presso le postazioni internet dell'Agea o delle Regioni.

Le modalita' di compilazione della domanda sono disponibili nelle «Note esplicative» presenti nell'Area «Servizi - Software e Manuali - Manuali».

Il suddetto modulo di domanda, una volta compilato, dovra' essere presentato in originale presso le sedi degli Uffici provinciali degli Assessorati regionali dell'agricoltura.

Per produttore s'intende ogni persona fisica o giuridica, ovvero ogni associazione di tali persone, che trasformi o faccia trasformare (art. 26 - regolamento CE n. 1623/2000)

uve fresche in mosto di uve; mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato; uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino da tavola.

Pertanto i contratti di magazzinaggio possono essere conclusi esclusivamente da produttori nel senso sopra indicato e per prodotti dai medesimi ottenuti nell'Unione europea mediante trasformazione di materia prima di produzione propria o acquistata, proveniente esclusivamente da viti classificate come varieta' di uve da vino, conformemente all'art. 19 del regolamento CE del Consiglio n.

1493/99.

I prodotti provenienti da altri Stati membri possono beneficiare degli aiuti comunitari a condizione che il documento che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorita' di controllo del Paese di provenienza, attesti che il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente da uve da vino.

4. Oggetto del contratto.

I quantitativi minimi che possono formare oggetto di un contratto sono (art. 28, paragrafo 2, regolamento CE n. 1623/2000)

50 ettolitri per i vini da tavola; 30 ettolitri per i mosti di uve; 10 ettolitri per i mosti di uve concentrati e concentrati rettificati.

Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, puo' concludere

2 contratti a lunga durata di vino da tavola bianco; 2 contratti di vino da tavola rosso e/o rosato; 2 contratti di mosto; 2 contratti di mosto concentrato e/o rettificato.

Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore conclude contratti di magazzinaggio non deve essere superiore a quello indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di produzione presentata in conformita' all'art. 18, paragrafo 1 del regolamento CE n. 1493/99, maggiorato dei quantitativi che il produttore stesso ha ottenuto posteriormente alla data di presentazione della suddetta dichiarazione e che risultano dai registri di cui all'art. 70 del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.

I produttori che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato dopo la data del 30 novembre 2005 devono trasmettere, in allegato al contratto di magazzinaggio, un elenco da cui risultino i fornitori del mosto o del mosto parzialmente fermentato acquistato, con l'identificazione del codice fiscale e denominazione del fornitore.

5. Periodo di...

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