REGOLAMENTO REGIONALE 21 dicembre 2011, n. 2 - Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2010, n. 45.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 79 del 30 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione;

Visto l'art. 39 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 101 del 13 dicembre 2011;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo d'applicazione e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 27 ottobre 2010, n. 45 (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 2008, n. 8 ed alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 50 'Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie') disciplina le attivita' di autorizzazione e di controllo, da parte dei servizi veterinari delle ASL, delle macellazioni per il consumo familiare dell'allevatore e degli agriturismi di animali di allevamento delle varie specie e le modalita' di effettuazione delle macellazioni per l'esclusivo consumo della famiglia dell'allevatore, eseguite presso gli allevamenti o nei mattatoi riconosciuti.

Art. 2

Destinatari 1. Sono destinatari del presente regolamento il personale sanitario ed amministrativo dei servizi veterinari delle A.S.L., i comuni nonche' l'utenza interessata.

Art. 3

Esclusioni 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le tipologie di attivita' non indicate all'art. 1, alle quali si applicano le discipline sanitarie e commerciali in vigore.

Art. 4

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. Animali: i volatili da cortile, i lagomorfi, la piccola selvaggina allevata, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini, i suini, i cinghiali allevati nonche' solipedi e ratiti;

  2. Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali individuati ai sensi della lettera a) sono tenuti, allevati o commercializzati. E' identificata mediante codice aziendale secondo le norme in vigore;

  3. Allevamento: un animale o l'insieme di piu' animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda.

    Laddove previsto dalle specifiche normative, e' individuata con il codice dell'allevamento dell'azienda correlata con il codice fiscale dell'allevatore;

  4. Allevatore: il proprietario dell'allevamento ovvero la persona fisica o persona giuridica che abbia notificato ai servizi veterinari della A.S.L. competente per territorio il possesso di animali da allevamento. E' individuato con il proprio codice fiscale.

    Art. 5

    Macellazioni richieste dall'allevatore per consumo domestico privato presso i macelli 1. Gli animali della specie bovina ed i solipedi destinati al consumo privato dell'allevatore, sono macellati esclusivamente presso i mattatoi riconosciuti.

    1. I suini, i cinghiali allevati, gli ovini, i caprini e i ratiti destinati al consumo familiare dell'allevatore possono essere macellati presso i mattatoi riconosciuti.

    2. La macellazione e' soggetta a notifica al servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della A.S.L. competente per territorio in relazione al luogo di ubicazione dell'impianto di macellazione. La notifica e' presentata ovvero inviata via fax o per posta elettronica...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT