D.M. (Min. trasp.) 19 febbraio 2013

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leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
1) nell’appendice 3 dell’allegato I sono inseriti i seguenti
punti 2.17, 2.17.1 e 2.17.2:
«2.17. Veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi [solo nel
caso dei veicoli incompleti o completati della categoria N1 che
rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
715/2007]: sì/no
2.17.1. Massa del veicolo di ba se in ordine di m arcia: . . . kg
2.17.2. Massa aggiunta standard, calcolata conformemente alla
sezione 5 dell’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008:
. . . kg»;
2) nell’allegato XII è aggiunta la seguente sezione 5:
«5. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 E DEL
CONSUMO DI CARBURANTE DEI VEICOLI N1 SOTTOPOSTI AD
OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI
5.1. Al f‌ine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo
di carburante di un veicolo sottoposto ad omologazione in più
fasi, di cui all’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2007/46/
CE, il veicolo di base, quale def‌inito all’articolo 3, paragrafo 18,
della stessa direttiva, viene sottoposto a prova conformemente ai
punti 2 e 3 del presente allegato.
5.2. La massa di riferimento da usare per la prova è ottenuta
mediante la seguente formula:
RM = RMveicolo_di_base + DAM in cui: RM = massa di riferimento
da usare per la prova, in kg
RMveicolo_di_base = massa di riferimento del veicolo di base qua-
715/2007, in kg
DAM = massa aggiunta standard, calcolata secondo la for-
mula di cui al punto 5.3, corrispondente al peso stimato della
carrozzeria del veicolo di base, in kg.
5.3. La massa aggiunta standard si calcola secondo la seguen-
te formula: DAM: a × (TPMLM – RMveicolo_di_base) in cui:
DAM = massa aggiunta standard, in kg
a = fattore moltiplicatore, calcolato secondo la formula di cui
al punto 5.4
TPMLM = massa massima tecnicamente ammissibile a pieno
carico dichiarata dal costruttore del veicolo di base, in kg
RMveicolo_di_base = massa di riferimento del veicolo di base qua-
715/2007, in kg.
5.4. Il fattore moltiplicatore si calcola secondo la seguente
formula:
a = 3,162 Ƃ 10 –7 RMveicolo_di_base25,823396 Ƃ 10–4 RMveicolo_di_base
+ 0,4284491516 in cui: a = fattore moltiplicatore RMveicolo_di_base =
massa di riferimento del veicolo di base quale def‌inita all’articolo
3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, in kg.
5.5. Il costruttore del veicolo di base è responsabile della cor-
retta applicazione delle prescrizioni di cui ai punti da 5.1 a 5.4.
5.6. Il costruttore del veicolo completato inserisce, nel cer-
tif‌icato di conformità, le informazioni relative al veicolo di base,
conformemente all’allegato IX della direttiva 2007/46/CE.
5.7. Nel caso dei veicoli sottoposti ad omologazione individua-
le, la scheda di omologazione individuale contiene le seguenti
informazioni:
a) emissioni di CO2 misurate con il metodo descritto ai punti
da 5.1 a 5.4;
b) massa del veicolo completato in ordine di marcia;
c) codice di identif‌icazione corrispondente al tipo, alla va-
riante e alla versione del veicolo di base;
d) numero di omologazione del veicolo di base, compreso il
numero di estensione;
e) nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base;
f) massa del veicolo di base in ordine di marcia.
5.8. La procedura di cui ai punti da 5.1 a 5.7 si applica ai
veicoli di base della categoria N1, come def‌initi nell’allegato II,
parte A, punto 1.2.1., della direttiva 2007/46/CE, che rientrano
nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007
VI
D.M. (Min. trasp.) 19 febbraio 2013. Determinazione del prezzo
di vendita delle targhe per veicoli a motore e per rimorchi
(Gazzetta Uff‌iciale - Serie gen. - n. 62 del 19 febbraio 2013).
1. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente de-
creto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per
i rimorchi e’ f‌issato nella misura seguente:
TIPO DI TARGA COSTO
DI PRODUZIONE
QUOTA
DI MAGGIORAZIONE PREZZO DI VENDITA
RIMORCHI € 15,9 € 7,95 € 23,85
RIMORCHI PER ESCURSIONISTI ESTERI € 12,41 € 6,2 € 18,61
RIPETITRICI PER ESCURSIONISTI ESTERI € 12,41 € 6,2 € 18,61
POLIZIA LOCALE
Targa autoveicolo di tipo “A” (anteriore +
posteriore) € 26,85 € 13,42 € 40,27
Targa motociclo € 14,3 € 7,15 € 21,45
Targa ciclomotore € 8,72 € 4,36 € 13,08
2. 1. Il versamento del costo di produzione, nonche’ della quota di
maggiorazione, dovra’ essere effettuato cumulativamente sul con-
to corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria pro-
vinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale della
Repubblica italiana.

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