D.M. (Min. trasp.) 19 aprile 2013

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6/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
1. nome del titolare;
2. cognome del titolare
3. data e luogo di nascita del titolare;
4. a) data di rilascio;
b) data di scadenza del documento: nel caso in cui il titolare
sia in possesso sia dell’abilitazione per il trasporto di persone che
per il trasporto di cose, tale data deve essere riferita all’abilita-
zione che scade prima;
c) denominazione dell’autorità che ha rilasciato la carta di
qualif‌icazione del conducente;
5. a) numero della patente di guida posseduta;
b) numero della carta di qualif‌icazione del conducente,
6. fotograf‌ia del titolare;
7. f‌irma del titolare; 9. pagina 1: categoria della patente di
guida presupposta dalla qualif‌icazione CQC; 10.
9. pagina 1: categoria della patente di guida presupposta
dalla qualif‌icazione CQC;
10. in corrispondenza di ciascuna categoria di patente pre-
supposta dalla qualif‌icazione CQC, il codice unionale «95» segui-
to dalla data di scadenza di validità della qualif‌icazione iniziale o
della formazione periodica.
3. (Rilascio della qualif‌icazione CQC per documentazione). 1. Il
documento comprovante la qualif‌icazione CQC è rilasciato, per
documentazione ed in esenzione da esame ai sensi dell’art. 1,
comma 2, secondo le modalità di cui al comma 3 dello stesso
articolo, ai titolari di patente di guida:
a) di categoria D o DE e di CAP di tipo KD, rilasciati in Italia
non oltre la data del 9 settembre 2008;
b) di categoria C o CE, rilasciata in Italia non oltre la data del
9 settembre 2009;
c) di categoria D1, D, DlE o DE o di categoria C1, C, ClE o
CE, rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea o
allo Spazio economico europeo, non oltre rispettivamente le date
del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i
titolari abbiano residenza normale in Italia;
d) equivalente ad una delle seguenti categorie D1, D, DlE
o DE o delle categorie C 1, C, ClE o CE, rilasciata da uno Stato
non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo, non oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e
del 9 settembre 2009, a condizione che i titolari siano dipendenti
con la qualif‌ica di autista da un’impresa avente sede in Italia.
2. La qualif‌icazione CQC, rilasciata ai sensi del presente arti-
colo, è valida f‌ino al 9 settembre 2013 per il trasporto di persone
e al 9 settembre 2014 per quello di cose: oltre le predette date
non può più essere richiesto il documento comprovante la quali-
f‌icazione CQC ai sensi del comma 1.
4. (Rinnovo di validità della qualif‌icazione CQC). 1. Il rinnovo
di validità della qualif‌icazione CQC è comprovato, con le moda-
lità di cui all’art. 1, comma 3, dall’Uff‌icio periferico del Diparti-
mento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici competente territorialmente in ragione del luogo ove
ha sede il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodi-
ca e che ne rilascia il relativo attestato di frequenza.
2. L’elenco dei partecipanti che hanno conseguito la forma-
zione periodica è comunicato, con le modalità che saranno de-
f‌inite dalla Direzione generale per la motorizzazione, all’Uff‌icio
di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi dal termine del
relativo corso.
3. L’Uff‌icio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezio-
ne dell’elenco, all’emissione:
a) nel caso di titolari di patente di guida italiana, di un du-
plicato della patente posseduta sul quale, in corrispondenza di
ogni categoria di patente presupposta dalla qualif‌icazione CQC,
è annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova
data di scadenza di validità della formazione periodica;
b) nel caso di titolari di patente di guida rilasciata da uno
Stato estero, di un duplicato del documento carta di qualif‌ica-
zione del conducente formato card sul retro del quale, nella
colonna 10 ed in corrispondenza di ogni categoria di patente pre-
supposta dalla qualif‌icazione CQC, è annotato il codice unionale
armonizzato 95 seguito dalla nuova data di scadenza di validità
della formazione periodica.
5. (Duplicato della documento comprovante la qualif‌icazione
CQC). 1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 4, gli Uff‌ici
periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici procedono, su richiesta dell’inte-
ressato, all’emissione di un duplicato dei documenti di cui all’art.
1, comma 3, comprovanti la qualif‌icazione CQC, nei casi di dete-
rioramento, distruzione, smarrimento o furto degli stessi. A tal
f‌ine verif‌icano previamente la validità della qualif‌icazione CQC e
della patente dalla stessa presupposta.
2. Deve procedersi inoltre all’emissione di un duplicato del
documento carta di qualif‌icazione del conducente formato card
ogni volta che il numero della patente presupposta, riportato
sullo stesso documento, sia modif‌icato.
6. (Disposizioni transitorie e f‌inali). 1. Nelle more della predi-
sposizione delle procedure informatiche, utili all’acquisizione
dell’elenco dei nominativi degli allievi di cui all’art. 4, comma
2, l’attestato di frequenza di un corso di formazione periodica
è esibito dal titolare all’Uff‌icio periferico del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ter-
ritorialmente competente, che lo acquisisce agli atti, in sede di
richiesta del duplicato del documento comprovante il rirmovo di
validità della qualif‌icazione CQC.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto è abrogato il Decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti terrestri 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Uff‌iciale del 4 novembre 2010, n. 258, recante disposizioni in
materia di «Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta
di qualif‌icazione del conducente».
IV
D.M. (Min. trasp.) 19 aprile 2013. Disposizioni integrative e cor-
rettive del decreto 31 gennaio 2011, e successive modif‌icazio-
ni, in materia di modalità di trasmissione della certif‌icazione
medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di gui-
da (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 108 del 10 maggio 2013).
1. (Ulteriori modif‌iche all’art. 1 del decreto direttoriale 31 gen-
naio 2011). 1. All’art. 1 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011,
recante «Modalità di trasmissione della certif‌icazione medica
per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», come
modif‌icato dall’art. 1 del decreto 26 luglio 2011, sono apportate
le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 1, le parole: «della patente di guida, nonchè
di quello necessario al rinnovo di validità della stessa» sono so-
stituite dalle seguenti: «dei titoli abilitativi alla guida, nonchè di
quello necessario al rinnovo di validità degli stessi»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Per le medesime f‌inalità di cui al comma 1, è assegnato
un codice di identif‌icazione:
a) a ciascun uff‌icio delle aziende sanitarie locali territorial-
mente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medi-
co legale. Tale codice identif‌ica il predetto uff‌icio sanitario ed è
richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore
dello stesso, all’uff‌icio della motorizzazione competente per ter-
ritorio in ragione del luogo dove lo stesso ha sede;
b) a ciascuna struttura di cui all’art. 201, comma 1, del de-
creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordi-
namento militare”. Tale codice identif‌ica la struttura ed è richie-
sto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore della

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