D.M. (Min. trasp.) 6 dicembre 2012

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leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2013
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
7. A supporto delle attività previste dal presente articolo è
disponibile sul SIC un manuale utente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo rimangono in
vigore f‌ino al 30 giugno 2014, fatta salva l’ipotesi di cui all’art.
3, comma 4.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
17. (Certif‌icati richiesti da autorità straniere). 1. Dopo l’art.
30 del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia ema-
nato in data 25 gennaio 2007 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Certif‌icati richiesti da autorità straniere). -
1. Alle autorità straniere sono rilasciati, ai sensi dell’art. 37
del T.U.: a) il certif‌icato di cui all’art. 21 del T.U., ad eccezione
dei provvedimenti indicati al comma 5 dell’art. 25 del decreto
dirigenziale 25 gennaio 2007, denominato “certif‌icato ex art.
37 in relazione all’art. 21 del T.U.”; b) il certif‌icato di cui al-
l’art. 30 del T.U., ad eccezione dei provvedimenti indicati al
comma 5 dell’art. 25 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2007,
denominato “certif‌icato ex art. 37 del T.U. in relazione all’art.
30 del T.U”.».
2. La competenza al rilascio dei certif‌icati di cui all’art.
37 del T.U. è attribuita, ai sensi dell’art. 35, comma 2 del T.U.,
all’uff‌icio centrale limitatamente alle richieste che riceve
direttamente dalle autorità straniere.
18. (Norma f‌inale). 1. (Omissis).
2. Per la corretta funzionalità del sistema CERPA, ed
eventualmente operare interventi di messa a punto dello
stesso, è prevista una fase sperimentale, di sei mesi, le cui
operazioni avverranno nel rispetto delle politiche di sicurez-
za e delle modalità di consultazione del sistema f‌issate nel
presente decreto e secondo quanto def‌inito nelle convenzioni
appositamente stipulate con le Amministrazioni interessate
che vi parteciperanno.
3. (Omissis).
(Si omettono gli allegati)
X
D.M. (Min. trasp.) 6 dicembre 2012. Direttive e calendario
per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai cen-
tri abitati per l’anno 2013 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
300 del 27 dicembre 2012).
1. 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri
abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di
cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a
7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno
2013 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, mar-
zo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore
08,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29 marzo;
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30 marzo;
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° aprile;
g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 2 aprile;
h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
m) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
n) dalle ore 16,00 del 2 agosto alle ore 23,00 del 3 agosto;
o) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 9 agosto;
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 agosto;
s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 agosto;
u) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 20 dicembre;
x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 21 dicembre;
y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed
un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo
trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve
essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del
trattore, nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico,
coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta
di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore
circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal
semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del
trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, pur-
ché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta
riconsegna.
2. 1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna,
muniti di idonea documentazione attestante l’origine del
viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del di-
vieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli
provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito,
qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle
norme del regolamento (CE) n. 561/2006- cada in coinciden-
za del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con
decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo
di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea docu-
mentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di
termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti
in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è an-
ticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i vei-
coli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque
collocati in posizione strategica ai f‌ini dei collegamenti at-
traverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa,
Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodos-
sola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto
Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeropor-
ti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che
trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazio-

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