D.M. (Min. trasp.) 5 marzo 2013
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 5 marzo 2013. Recepimento della direttiva
2012/24/UE in materia di prese di forza dei trattori e relativa
protezione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 113 del 16 maggio
2013).
1. 1. All’allegato 1, Capo I, del decreto del Ministro dei trasporti
18 maggio 1989, di attuazione della direttiva 86/297/CEE, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il punto 4.2 è sostituito dal seguente:
«4.2 Disposizioni relative alla presa di forza anteriore. Le spe-
cifiche della norma ISO 8759-1:1998, ad eccezione della clausola
4.2, si applicano ai trattori di tutte le categorie T e C dotati di
presa di forza anteriore come specificato in tale norma.»;
b)la tabella 2 è soppressa.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
II
D.M. (Min. giust.) 3 aprile 2013, n. 48. Regolamento recante
modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche
per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 107 del 9 maggio 2013).
1. (Modifiche all’articolo 18 del decreto del Ministro della giusti-
zia 21 febbraio 2011 n. 44). 1. L’articolo 18 del decreto del Ministro
della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18 (Notificazioni per via telematica eseguite dagli
avvocati) 1. L’avvocato che procede alla notificazione con moda-
lità telematica ai sensi dell’articolo 3 bis della legge 21 gennaio
1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata
documenti informatici o copie informatiche, anche per immagi-
ne, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei
formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle com-
parse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma,
del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata me-
diante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite
ai sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione
degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi
telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine
dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione
prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazio-
ne digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale
nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3 bis, com-
ma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui
si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separa-
to allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante
il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo pre-
cedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata
su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche
per immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3
bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella com-
pleta, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.».
2. (Clausola di invarianza). 1. Dall’attuazione del presente de-
creto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
III
D.M. (Min. trasp.) 17 aprile 2013. Disposizioni in materia di
rilascio del documento comprovante la qualificazione per
l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di
persone e cose, denominata qualificazione CQC (Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 102 del 3 maggio 2013).
1. (Obbligo di possesso della carta di qualificazione del condu-
cente). 1. Ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di au-
totrasporto nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea e dello
Spazio Economico Europeo è fatto obbligo di possedere la quali-
ficazione di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286
del 2005, e successive modificazioni, di seguito definita qualifi-
cazione CQC, dal:
a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone;
b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose.
2. La qualificazione CQC si consegue a seguito della frequen-
za di un corso di qualificazione iniziale, di cui all’art. 18 del de-
creto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni ed
integrazioni, e superamento del relativo esame, di cui all’art. 19,
comma 1, del predetto decreto legislativo, ovvero per documen-
tazione ed in esenzione da esame, ai sensi dell’art. 17 del più
volte citato decreto legislativo e dell’art. 3 del presente decreto.
La qualificazione CQC è rinnovata nella validità a seguito della
frequenza di un corso di formazione periodica, ai sensi dell’art.
20 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modifica-
zioni e integrazioni.
3. Il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo di validità
della stessa è comprovato:
a) per i titolari di patente di guida italiana di categoria pre-
supposta dalla qualificazione stessa, dall’apposizione del codice
unionale armonizzato «95», ai sensi dell’art. 22, commi da 1 a 3,
del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) per i titolari di patente di guida di categoria presupposta
dalla qualificazione stessa, rilasciata da uno Stato estero, dal
documento carta di qualificazione del conducente formato card,
ai sensi dell’art. 22, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 286 del
2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Fermo restando il limite anagrafico di cui all’art. 115, com-
ma 1, lettera e), punto 4, la qualificazione CQC per il trasporto di
persone ricomprende in sè il certificato di abilitazione professio-
nale di tipo KB e quello di tipo KA, limitatamente alle categorie
di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.
2. (Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente).
1. Sul documento di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), sono ripor-
tati i seguenti dati, numerati come segue:
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